<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"><channel><title><![CDATA[AGCM - Comunicati stampa]]></title><description><![CDATA[AGCM - Comunicati stampa]]></description><link>https://www.agcm.it/Media-e-Comunicazione/comunicati-stampa/</link><image><url>https://www.agcm.it/application/Restyling/assets/img/favicon/android-icon-192x192.png</url><title>AGCM - Comunicati stampa</title><link>https://www.agcm.it/Media-e-Comunicazione/comunicati-stampa/</link></image><generator>https://rss.app</generator><lastBuildDate>Tue, 06 Oct 2026 23:06:48 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://rss.app/feeds/L4ecmeD2ICl87Uln.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><language><![CDATA[it]]></language><item><title><![CDATA[CV278 - AI, avviata istruttoria nei confronti di Suno per clausole vessatorie]]></title><description><![CDATA[I Termini di Servizio determinerebbero un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi gravanti sui consumatori. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Suno Inc., società statunitense che fornisce l’omonimo servizio di intelligenza artificiale generativa specializzato nella creazione di musica. Il procedimento riguarda le clausole presenti nei Termini di Servizio applicati da Suno. Secondo l’Autorità, le clausole esaminate presenterebbero profili di vessatorietà ai sensi dell’art. 33 del Codice del consumo, perché idonee a determinare, a carico del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto. In particolare, i Termini di Servizio riserverebbero a Suno un’ampia discrezionalità nel modificare unilateralmente il contratto, il servizio e i prezzi di abbonamento, senza l’indicazione di un giustificato motivo, e consentirebbero all’azienda di sospendere, disabilitare o cancellare l’account dell’utente - con i relativi contenuti - in qualsiasi momento, per qualsiasi ragione e senza preavviso. Inoltre, le clausole estenderebbero il consenso del consumatore a condizioni ulteriori, non conoscibili al momento della sottoscrizione del contratto, e limiterebbero in modo molto ampio e generico la responsabilità della società, anche con riferimento a ipotesi di danno alla persona. Particolare attenzione merita la disciplina contrattuale dei diritti d’autore: la licenza imposta al consumatore per usufruire dei servizi della piattaforma ha un oggetto eccessivamente indeterminato, perché generico e onnicomprensivo, e si accompagna alla rinuncia ai diritti morali d’autore contraria agli artt. 20 e seguenti della legge n. 633/1941. Infine, i Termini di Servizio imporrebbero ai consumatori il ricorso a un arbitrato obbligatorio amministrato negli Stati Uniti, con termini decadenziali ristretti per la presentazione dei reclami e la rinuncia alle azioni collettive, e stabilirebbero come foro competente esclusivo quello dello Stato del Massachusetts. Nelle prossime settimane, nella sezione dedicata del sito dell’Autorità, sarà pubblicato anche il testo della consultazione pubblica, disposta ai sensi dell’art. 7, comma 1, del “Regolamento sulle procedure istruttorie nelle materie di tutela del consumatore e pubblicità ingannevole e comparativa”, adottato dall’Autorità con delibera del 5 novembre 2024, n. 31356. Alla consultazione potranno partecipare le associazioni di categoria rappresentative dei professionisti a livello nazionale e le camere di commercio o loro unioni che risultino interessate dalle clausole oggetto del procedimento, in ragione della specifica esperienza maturata nel settore. Possono partecipare alla consultazione anche le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale riconosciute e iscritte nell’elenco di cui all’articolo 137 del Codice del consumo. Roma, 6 ottobre 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/10/CV278</link><guid isPermaLink="false">41f222682b09d2c9226ad480faa27138</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[A575C - RFI, prorogato termine di chiusura del procedimento di revisione degli impegni]]></title><description><![CDATA[L’Autorità ha già accolto i tre impegni presentati dalla società. La proroga deliberata è strettamente connessa alla natura transitoria di due impegni, destinati a trovare applicazione nelle more della definizione del nuovo quadro regolatorio L’Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell’adunanza del 22 settembre, ha prorogato il termine di chiusura del procedimento, avviato nel maggio scorso, di revisione di alcuni degli impegni assunti da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”), a conclusione del procedimento A575, riguardante un presunto abuso di posizione dominante del gestore dell’infrastruttura ferroviaria nazionale in violazione dell’articolo 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea. La condotta di RFI, relativa alle modalità di assegnazione della capacità sull’infrastruttura ferroviaria nazionale ad Alta Velocità, presentava infatti specifici profili di rilievo antitrust, in quanto potenzialmente idonea a ostacolare l’accesso alla rete ferroviaria da parte di nuovi operatori. Al termine di un’articolata istruttoria, che ha coinvolto oltre al gestore dell’infrastruttura anche tutte le imprese ferroviarie interessate, l’Autorità ha ritenuto gli impegni proposti da RFI idonei a superare le criticità concorrenziali rilevate, riconducibili alle modalità e ai criteri di assegnazione della capacità di infrastruttura, che, se non modificati, avrebbero ostacolato l’accesso alla rete da parte di nuovi operatori, impedendo, a danno dei consumatori, un’effettiva concorrenza nell’offerta dei servizi di trasporto ferroviario ad Alta Velocità. Nella definizione degli impegni si è tenuto conto anche dell’intenzione, già manifestata dall’Autorità di regolazione dei trasporti, di procedere alla revisione della disciplina in materia di allocazione della capacità quadro. Tale prospettiva regolatoria non consentiva, tuttavia, di rinviare l’intervento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, chiamata, nell’esercizio delle proprie competenze, a rimuovere tempestivamente gli ostacoli concorrenziali già emersi e a ristabilire condizioni effettive di accesso al mercato. Dei tre impegni accolti dall’Autorità, quello riguardante l’assegnazione al nuovo entrante di un pacchetto di canali orari non è inciso dal procedimento di revisione. La proroga deliberata dall’Autorità è, infatti, strettamente connessa alla natura transitoria degli altri due impegni oggetto del procedimento di revisione (Impegni 2 e 3), destinati a trovare applicazione nelle more della definizione del nuovo quadro regolatorio in materia di allocazione della capacità quadro alle imprese ferroviarie, al fine di evitare che, in assenza di nuove regole, i processi di allocazione potessero continuare ad essere effettuati con modalità restrittive della concorrenza. La revisione riguarda pertanto il coordinamento di tali misure transitorie con il nuovo quadro regolatorio in corso di definizione, senza rimettere in discussione l’esigenza dell’intervento antitrust né le misure già adottate per consentire l’ingresso effettivo di nuovi operatori nel mercato dell’Alta Velocità. Roma, 30 settembre 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A575C_provv_proroga_revisione_impegni.pdf</link><guid isPermaLink="false">68ef9f00311d6acf7ce3ad8710f514fb</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[Ciro Daniele Piro nuovo Capo di Gabinetto dell’Autorità]]></title><description><![CDATA[Magistrato amministrativo e avvocato, ha svolto attività professionale soprattutto nel settore del diritto della concorrenza e della regolazione dei servizi di pubblica utilità. Ciro Daniele Piro è il nuovo Capo di Gabinetto dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il cons. Piro è magistrato amministrativo e ha esercitato le sue funzioni presso il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio. Già avvocato, ha svolto attività professionale prevalentemente nel settore del diritto della concorrenza e della regolazione dei servizi di pubblica utilità. Prima dell’ingresso in magistratura ha prestato servizio presso l’Autorità come funzionario della carriera direttiva e, successivamente, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, dove ha ricoperto gli incarichi di Capo dell’Ufficio di segreteria del Consiglio dei ministri e di Capo dell’Ufficio del Segretario generale. Nel corso della sua attività istituzionale è stato inoltre componente del Nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. È autore di pubblicazioni in materia di diritto amministrativo e diritto della concorrenza, con particolare riferimento alla disciplina dei poteri speciali (golden power) e al sindacato giurisdizionale sull’attività di accertamento e sanzionatoria delle autorità amministrative indipendenti. Roma, 28 settembre 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/9/Ciro-Daniele-Piro-nuovo-Capo-di-Gabinetto-dell-Autorita</link><guid isPermaLink="false">101ba69e06947d06e66c713867fe8bee</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13022 - Accolti impegni sui messaggi promozionali dell’epilatore Braun Skin-i Expert]]></title><description><![CDATA[Procter & Gamble S.r.l. ha eliminato i claim sull’efficacia per due anni dei risultati e ha prolungato di 6 mesi l’iniziativa dei 100 giorni di garanzia per il rimborso dell’intero importo versato per l’acquisto del prodotto in caso di restituzione L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni un’istruttoria nei confronti di Procter & Gamble S.r.l. Il procedimento riguardava i messaggi promozionali utilizzati nella campagna promozionale dell’epilatore Braun Skin i-Expert, a luce pulsata, che enfatizzavano l’efficacia del dispositivo attraverso l’uso del claim “libera da peli per due anni” (o simili). L’Autorità ha reso vincolante una serie di impegni presentati da Procter & Gamble che consentono di superare le criticità oggetto dell’istruttoria. Nello specifico, la società si è impegnata a rimuovere, in tutte le modalità di pubblicità del prodotto, i claim contestati e a utilizzare una formulazione priva di alcun riferimento specifico ai tempi di trattamento richiesti e alla durata dei risultati, eliminando quindi ogni promessa di efficacia per due anni. Di particolare rilievo è, inoltre, l’impegno a prorogare fino al 31 dicembre 2026 l’iniziativa dei “100 giorni di garanzia sul rimborso” (altrimenti valida fino al 30 giugno 2026), per consentire ai consumatori di ottenere il rimborso dell’importo versato per acquistare il prodotto in caso di restituzione dell’epilatore dopo l’uso entro 100 giorni, senza vincoli di sorta. Roma, 25 settembre 2026 Testo del provvedimento Testo degli Impegni]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS13022_acc_imp+chius.pdf</link><guid isPermaLink="false">380de459097fe299d6eb651b57da5ca6</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[Alberto Bagnai si è insediato nel Collegio dell’Autorità]]></title><description><![CDATA[Il professore era stato nominato il 4 agosto scorso Il Prof. Alberto Bagnai si è insediato oggi nel Collegio dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Bagnai, professore di politica economica all’Università “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e già parlamentare, era stato nominato il 4 agosto 2026 dal Presidente del Senato della Repubblica, Ignazio La Russa, e dal Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. Il Collegio dell’Autorità è pertanto composto dal Presidente, Saverio Valentino, e dai Componenti, Prof.ssa Elisabetta Iossa e Prof. Alberto Bagnai. Roma, 22 settembre 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/9/Alberto-Bagnai-si-%C3%A8-insediato-nel-Collegio-dell-Autorita</link><guid isPermaLink="false">a2e1c6fe91b7262de882b152a5ec8f55</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[C12836 - Avviata istruttoria per valutare l’Opas di Intesa Sanpaolo su Monte dei Paschi di Siena]]></title><description><![CDATA[L’Autorità intende verificare i possibili effetti sulla concorrenza in diversi e numerosi mercati bancari e assicurativi, locali e nazionali L’Autorità garante della concorrenza e del mercato lunedì 14 settembre ha avviato un procedimento istruttorio, ai sensi dell’art. 16, commi 4 e 6, della legge n. 287/1990, in relazione all’operazione di concentrazione con cui Intesa Sanpaolo S.p.A. intende acquisire il controllo esclusivo di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., tramite un’offerta pubblica di acquisto e scambio promossa l’8 giugno scorso. Considerata la rilevanza degli operatori coinvolti nella concentrazione e l’ampiezza degli ambiti competitivi interessati, l’istruttoria dell’Antitrust è volta a verificare i possibili effetti sulle dinamiche concorrenziali in diversi e numerosi mercati bancari e assicurativi, su base sia locale che nazionale. Roma, 15 settembre 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/C12836_avvio.pdf</link><guid isPermaLink="false">f331831275e5e7fe28e84dd28be3492b</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[L’impatto positivo degli interventi di advocacy dell’Autorità tra il 2023 e il 2025 nel settore della raccolta differenziata]]></title><description><![CDATA[L’Autorità ha incaricato una società di consulenza di svolgere un’analisi di impatto dei propri interventi di advocacy nel settore dei servizi pubblici locali, con un particolare focus sulla gestione dei rifiuti urbani e sul trasporto pubblico locale. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha incaricato la società di consulenza Lear di sviluppare una metodologia di analisi di impatto ex ante, finalizzata a stimare i possibili benefici, dei propri interventi di advocacy nel settore dei servizi pubblici locali, in particolare nella gestione dei rifiuti urbani e nel trasporto pubblico locale (“TPL”). Gli interventi di segnalazione dell’Autorità nei settori in questione riguardano soprattutto situazioni in cui l’ente concedente ha deciso di non fare ricorso alla gara per selezionare il soggetto concessionario e non ha giustificato tale scelta in modo adeguato. Dall’analisi svolta emerge che l’impatto potenziale ex ante degli interventi di advocacy dell’Autorità sulla qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, con riferimento ai soli interventi di segnalazione effettuati tra il 2023 e il 2025, è chiaramente positivo in quanto idoneo a far registrare un aumento della percentuale di raccolta differenziata totale pari in media al 16% circa, con un risparmio stimato sul costo aggregato medio di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati pari al 20%, equivalente a circa 120 milioni di euro. A tale riguardo, l’analisi svolta da Lear ha stimato i benefici potenzialmente imputabili a questi interventi in una prospettiva ex ante, misurandoli in termini di riduzione dei costi per la collettività e di miglioramento della qualità dei servizi. La metodologia proposta nasce da un confronto tra un gruppo di enti che sono stati oggetto di segnalazione o monito da parte dell’Autorità (c.d. non virtuosi) e un gruppo di enti che hanno fatto ricorso a modalità di affidamento efficienti (c.d. virtuosi). La differenza nei risultati tra questi due gruppi fornisce quindi una stima ex ante del beneficio potenziale dell’intervento dell’Autorità. L’ampiezza, la granularità e la standardizzazione dei dati disponibili nel settore dei rifiuti hanno consentito di confrontare i risultati ottenuti dai due gruppi di affidamenti tramite un’articolata e robusta analisi econometrica. Per quanto riguarda il settore del TPL, sono stati sviluppati due casi studio, anche in questa circostanza basati su un confronto tra enti non virtuosi ed enti virtuosi, in grado di fornire indicazioni utili per una valutazione di tipo qualitativo sull’impatto potenziale ex ante degli interventi di advocacy dell’Autorità. In particolare, dai due confronti effettuati, relativi ad affidamenti comparabili per caratteristiche socioeconomiche e territoriali, è emerso un beneficio ex ante potenziale rappresentato soprattutto da una maggiore capacità dell’ente virtuoso di attrarre la domanda pro-capite (ovvero il numero di passeggeri annui trasportati per abitante) e di gestire in modo efficiente le spese. Roma, 9 settembre 2026 Testo dell'analisi]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/Lear%20-%20AGCM%20Advocacy%20-%20Final%20Report.pdf</link><guid isPermaLink="false">5ea2d2aee260f2ea5a099b8968b97a4a</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[I877-I877B - Skipass, accolti impegni di Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi vallivi aderenti. Rimborsi e sconti per 30 milioni di euro]]></title><description><![CDATA[Sarà eliminato ogni coordinamento delle politiche di prezzo e distribuzione degli skipass di valle e saranno offerte misure di ristoro economico a favore dei consumatori-sciatori L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria, avviata a luglio 2025, nei confronti di Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei dodici Consorzi di valle a esso aderenti (Consorzio esercenti impianti a fune Cortina d’Ampezzo, S. Vito di Cadore, Auronzo/Misurina; Consorzio esercenti impianti a fune Skirama Plan de Corones - Kronplatz; Consorzio impianti a fune Alta Badia; Consorzio esercenti impianti a fune Val Gardena - Alpe di Siusi; Consorzio impianti a fune Val di Fassa e Carezza; Consorzio esercenti il trasporto di persone a mezzo impianti a fune Alpe Lusia - San Pellegrino; Consorzio impianti a fune Civetta; Consorzio impianti a fune Arabba - Marmolada; Consorzio 3 Zinnen Dolomites; Consorzio impianti a fune Val di Fiemme - Obereggen; Consorzio impianti a fune San Martino di Castrozza e Passo Rolle; Consorzio Rio Pusteria - Bressanone) per una presunta violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 e dell’articolo 101 del TFUE. L’istruttoria ha riguardato alcune previsioni dello Statuto feder-consortile, che avrebbero potuto determinare due apprezzabili restrizioni della concorrenza: la prima riguardante la definizione, all’interno del Federconsorzio Dolomiti SuperSki, del prezzo degli skipass dei Consorzi di zona; la seconda relativa ai limiti gravanti sui Consorzi di valle alla vendita dei propri skipass attraverso soggetti terzi. Rispondendo pienamente alle preoccupazioni concorrenziali evidenziate nel provvedimento di avvio, il Federconsorzio Dolomiti Superski e i dodici Consorzi a esso aderenti si sono in primo luogo impegnati, anche attraverso modifiche statutarie, a rimuovere in futuro qualsiasi forma di coordinamento delle politiche di prezzo e distribuzione relative agli skipass vallivi; in secondo luogo, hanno offerto importanti misure di ristoro economico a favore dei consumatori-sciatori. In particolare, i consumatori-sciatori che abbiano acquistato skipass vallivi, giornalieri o pluri-giornalieri, nelle stagioni sciistiche 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, potranno beneficiare di ristori economici per un valore complessivamente pari a 30 milioni di euro (di cui 18 milioni di euro a titolo di voucher sconto e 12 milioni di euro a titolo di rimborsi). I consumatori-sciatori avranno quindi la possibilità di scegliere tra un voucher sconto sui futuri acquisti, pari al 30% della precedente spesa, e un rimborso diretto, pari al 20% del precedente esborso. A tali misure si aggiunge l’impegno a stabilizzare, per le successive cinque stagioni invernali, alcune promozioni e agevolazioni già deliberate e relative al super-skipass Dolomiti SuperSki, per un valore complessivo pari a circa 20 milioni di euro. Per eventuali chiarimenti sulle modalità e sui criteri di accesso e fruizione delle misure, si invita a monitorare i siti web del Federconsorzio Dolomiti SuperSki e dei Consorzi di valle aderenti, nonché gli avvisi che devono essere affissi presso tutte le casse fisiche del comprensorio e i giornali locali del Triveneto. L’Autorità ha ritenuto tali misure compensative suscettibili di attenuare gli eventuali effetti negativi sui consumatori-sciatori dell’intesa ipotizzata. Roma, 7 agosto 2026 Testo del provvedimento Testo degli impegni]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I877_I877B_acc.%20imp.+chius.%20proc..pdf</link><guid isPermaLink="false">180d4f11d312f3631b9f3079b5b734ce</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13028-PS13029-PS13030- - Roma, sanzioni per 2,675 milioni di euro a operatori monopattini elettrici ed e-bike in sharing]]></title><description><![CDATA[Bird, Dott e Lime hanno ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al Trasporto Pubblico Locale di Roma L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha concluso le istruttorie, avviate a novembre 2025, nei confronti dei tre operatori autorizzati a svolgere il servizio di micromobilità (e-bike e monopattini elettrici) nel territorio del Comune di Roma, per il periodo 2023-2026. Bird, Dott e Lime sono state sanzionate complessivamente per 2,675 milioni di euro per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite (c.d. Pass), riservati agli abbonati annuali Metrebus, il titolo di viaggio per il trasporto pubblico locale romano, secondo gli obblighi assunti dagli operatori in sede di aggiudicazione del servizio. In particolare, l’Autorità ha ritenuto che le tre società abbiano adottato misure e strutture organizzative inadeguate a gestire le richieste degli utenti, rendendo faticosa l’attivazione e lunga l’attesa per il rilascio dei Pass e, di conseguenza, riducendo il tempo a disposizione degli utenti per poterne fruire. Inoltre, nei confronti di Bird, l’Autorità ha accertato anche un’altra pratica commerciale scorretta e cioè la disattivazione arbitraria degli account, senza un’informativa preventiva sulle circostanze che la legittimavano e senza un contraddittorio con gli utenti. Le condotte sanzionate hanno un forte impatto sui consumatori, perché le tre società hanno limitato la fruizione di un servizio di mobilità che è complementare al trasporto pubblico locale e più sostenibile, grazie all’uso di mezzi meno inquinanti. Roma, 6 agosto 2026 Testo del provvedimento Lime Testo del provvedimento Dott Testo del provvedimento Bird]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS13028_scorr.+sanz_omi.pdf</link><guid isPermaLink="false">23400dac19922e0483896f9a60f0f2f1</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13019 - Trenitalia, accolti impegni su ostacoli ai rimborsi per ritardi prolungati e cancellazioni treni]]></title><description><![CDATA[La società dovrà eliminare il requisito della previa attestazione di rinuncia al viaggio e potenziare i canali già esistenti per la presentazione della richiesta di rimborso. Inoltre dovrà creare una pagina del sito web per fornire le principali informazioni, utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. L’Autorità garante della concorrenza e del mercato ha chiuso con impegni l’istruttoria, avviata a dicembre 2025, nei confronti di Trenitalia. Il procedimento contestava la possibile frapposizione di ostacoli all’esercizio del diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto nel caso in cui il consumatore rinunci al viaggio quando sia ragionevolmente prevedibile, alla partenza o in caso di perdita di coincidenza o di soppressione del viaggio, che il treno giunga alla destinazione finale con un ritardo pari o superiore a 60 minuti. In particolare, per ricevere il rimborso, Trenitalia imponeva ai passeggeri un onere sproporzionato e non previsto dalla normativa sui diritti dei passeggeri ferroviari: dovevano infatti ottenere un’attestazione della propria rinuncia al viaggio, rivolgendosi, nell’imminenza del disservizio, al call center telefonico o alla biglietteria della stazione. L’Antitrust ha chiuso l’istruttoria senza accertare l’infrazione e rendendo obbligatori gli impegni presentati da Trenitalia in quanto idonei a superare le criticità inizialmente contestate. Nello specifico, la società si è impegnata a eliminare il requisito della previa attestazione di rinuncia al viaggio per tutte le richieste di rimborso e a potenziare i canali già esistenti per la presentazione della richiesta di rimborso. Inoltre, Trenitalia dovrà creare un’apposita pagina del proprio sito web per fornire agli utenti le principali informazioni, utili in caso di eventi che comportino criticità alla circolazione ferroviaria. Entro tre mesi Trenitalia dovrà informare l’Autorità delle azioni intraprese per rispettare gli impegni assunti. Roma, 30 luglio 2026 Testo del provvedimento Testo degli impegni]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS13019_acc.%20imp.+chius.pdf</link><guid isPermaLink="false">f26e6828bb16e175772a1e47d10fabdf</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[Antitrust: Saverio Valentino si è insediato alla Presidenza dell’Autorità]]></title><description><![CDATA[L’Avv. Saverio Valentino, nominato Presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal Presidente del Senato, Ignazio La Russa, e dal Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, si è insediato ieri alla Presidenza dell’Antitrust. “Ringrazio sentitamente i Presidenti delle Camere per l’incarico ricevuto. Si tratta per me del coronamento di una carriera professionale interamente dedicata al diritto della concorrenza” ha commentato il neo Presidente. L’Avv. Valentino (Roma, 1971) è stato Componente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato dal 13 giugno 2023. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Roma dal 1999 (patrocinante in Cassazione dal 2013) e all’Ordine degli Avvocati di New York dal 2001, si è prevalentemente occupato di diritto della concorrenza italiano ed europeo, patrocinando dinanzi alle corti dell’Unione europea, a quelle amministrative e civili italiane, nonché alla Commissione europea, all’Autorità garante e ad altre Autorità di concorrenza in diversi Paesi del mondo. Laureato con lode in giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” nel 1995, l’Avv. Valentino ha conseguito un Master in diritto comunitario (LL.M.) presso il Collegio d’Europa di Bruges nel 1996 e un Master in legge (LL.M.) presso la University of Chicago Law School nel 2000. Inoltre ha collaborato con la Direzione Generale I della Commissione europea, nell’unità che si occupava di politiche commerciali multilaterali e di questioni legate all’Organizzazione mondiale del commercio e l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico. Roma, 17 luglio 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/7/Antitrust-Saverio-Valentino-si-%C3%A8-insediato-alla-Presidenza-dell-Autorit%C3%A0</link><guid isPermaLink="false">5befb2926d0909d31d47648e8fea7426</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PV23-PV26-PV28_PV32-PV33-PV34- - Antitrust: Milano-Cortina 2026, oltre 2,5 milioni di euro di sanzioni per attività parassitarie]]></title><description><![CDATA[Le società sanzionate hanno realizzato campagne pubblicitarie e attività promozionali in cui sono stati spesso riprodotti o richiamati i simboli e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Istruttorie avviate grazie al monitoraggio svolto dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso i procedimenti avviati a partire da gennaio 2026 nei confronti delle società Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A. (supermercati “Il Gigante”), MD S.p.A. (supermercati “MD”), Magazzini Gabrielli S.p.A. (supermercati “Oasi”), RetailPro S.p.A. (supermercati “Pro7”) e Butan Gas S.p.A. e ha accertato violazioni del divieto di “attività parassitarie”. Alle società sono state irrogate sanzioni per un importo complessivo superiore ai 2,5 milioni di euro. Le istruttorie sono state avviate a seguito di un’attività di monitoraggio svolta dal Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza e l’Autorità ha esercitato le competenze attribuite dal D.L. n. 16/2020 (convertito con Legge n.31/2020) in materia di “attività parassitarie” (cd. “Ambush marketing”). In particolare, l’Antitrust ha accertato che Harmont&Blaine S.p.A., Rialto S.p.A., MD S.p.A., Magazzini Gabrielli S.p.A., RetailPro S.p.A. e Butan Gas S.p.A. - pur non essendo sponsor ufficiali dei Giochi olimpici invernali Milano-Cortina 2026 - hanno realizzato un collegamento tra il proprio marchio e le Olimpiadi, inducendo in errore il pubblico sull’identità degli sponsor ufficiali. In concomitanza con il periodo di svolgimento dei Giochi olimpici, infatti, le società hanno svolto campagne pubblicitarie e attività promozionali nelle quali sono stati spesso riprodotti o richiamati, a vario titolo, i simboli (cinque cerchi) e gli emblemi olimpici, e/o denominazioni ufficiali come “Milano-Cortina/Milano-Cortina2026”. Questi elementi sono risultati idonei a configurare una attività parassitaria in violazione del divieto previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 16/2020. Roma, 17 luglio 2026 Testo del Provvedimento Harmont & Blaine Testo del Provvedimento Il Gigante Testo del Provvedimento MD Testo del Provvedimento Butan Gas Testo del provvedimento Oasi Testo del provvedimento PRO7]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PV23_scorr.+sanz_omi.pdf</link><guid isPermaLink="false">3077c1c877612f546140ad20d3f00a54</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13129 - Avviata istruttoria sull’aumento del prezzo di abbonamento al servizio “Microsoft 365”]]></title><description><![CDATA[Microsoft non avrebbe evidenziato in modo adeguato che il servizio offerto in abbonamento è stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale “Copilot” e “Designer” L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Microsoft Ireland Operations Ltd. e Microsoft S.r.l. per pratica commerciale scorretta relativa alle informazioni sull’aumento del prezzo di abbonamento al servizio “Microsoft 365”. Queste sarebbero state presentate ai consumatori in modo frammentato, senza evidenziare adeguatamente che "Microsoft 365" è stato integrato dai servizi di intelligenza artificiale “Copilot” e “Designer”. Inoltre, ai consumatori sarebbe stato imposto, come opzione di default e salvo l’esercizio del recesso, un nuovo piano di abbonamento con un prezzo più elevato. Secondo l’Autorità, questa condotta sarebbe contraria alla disciplina consumeristica perché Microsoft non avrebbe fornito agli utenti informazioni sufficienti per apprezzare le modifiche apportate al servizio offerto e, per l’effetto, assumere scelte informate e consapevoli sull’opportunità o meno di procedere al rinnovo contrattuale. La stessa modalità comunicativa costituirebbe anche una pratica aggressiva perché avrebbe indebitamente compresso l’autonomia negoziale dei consumatori. Roma, 26 giugno 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/6/PS13129</link><guid isPermaLink="false">bbf9324f10631e372d3d6d27ad08c840</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13027 - E-commerce, sanzione di 2 milioni di euro a Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta]]></title><description><![CDATA[La società pubblicizzava in maniera scorretta promozioni e sconti a termine utilizzando anche un “contatore alla rovescia”. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per 2 milioni di euro Deghi S.p.A. per pratica commerciale scorretta. L’Autorità ha accertato che la società, da gennaio 2024 a fine dicembre 2025, in molti casi ha utilizzato un “contatore alla rovescia” (o “countdown”) per pubblicizzare sconti a termine che però, alla scadenza, si rinnovavano alle stesse condizioni economiche con un nuovo “contatore”. In tal modo, Deghi ha prospettato in maniera ingannevole prezzi e sconti di molti prodotti venduti “in promozione” sul sito internet https://www.deghi.it/. Si tratta di una condotta particolarmente insidiosa basata su una tecnica di manipolazione (cd. “dark pattern”), che impone un limite temporale fittizio a offerte di prodotti in promozione per spingere il consumatore all’acquisto, sfruttando così la cosiddetta “euristica della scarsità”. Roma, 25 giugno 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS13027_chiusura.pdf</link><guid isPermaLink="false">458b07c86151ee91c381761af4a938f6</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[IC60 - RC Auto, avviata indagine conoscitiva e consultazione pubblica sulle criticità concorrenziali]]></title><description><![CDATA[<div><img src="https://www.agcm.it/dotcmsdoc/images/stories/Foto%20AGCM-IVASS%20per%20sito.JPG?language_id=3" style="width: 100%;" /><div>L’indagine, che sarà svolta insieme all’IVASS, si concentrerà soprattutto sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (es. sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto, e anche sugli eventuali ostacoli alla mobilità della domanda (es. scatola nera e comparatori di prezzo) L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) hanno avviato un’indagine conoscitiva per approfondire alcune possibili criticità concorrenziali nel settore RC Auto, nel contesto del protocollo di intesa tra le due istituzioni. Considerata la natura obbligatoria dell’RC Auto e la diffusione degli autoveicoli, il settore presenta dimensioni di rilievo, con una raccolta premi di circa 13,5 miliardi nel 2025. Nel corso del tempo, sia il legislatore sia il regolatore sono intervenuti più volte sulla disciplina dell’RC Auto - anche alla luce delle considerazioni espresse dall’Antitrust in diverse segnalazioni - con l’obiettivo di accrescere l’efficienza del sistema e la concorrenza tra le compagnie assicurative. Allo stato attuale, tuttavia, sembrano persistere alcune criticità che l’Autorità e l’IVASS ritengono opportuno approfondire nell’indagine conoscitiva. Si intende verificare se, alla luce del vigente quadro normativo e regolamentare, l’assetto del settore dell’assicurazione RC Auto sia interessato da ostacoli allo sviluppo concorrenziale a vantaggio dei consumatori finali e ad individuare eventuali interventi idonei al loro superamento. In particolare, l’indagine si concentrerà sui meccanismi di funzionamento dei sistemi di attribuzione del rischio (es. sistema bonus malus e classi di merito) e della procedura di risarcimento diretto. Oggetto di analisi sarà anche il ruolo dei dispositivi per il monitoraggio degli stili di guida e dell’attività del veicolo, come la scatola nera, con riguardo all’eventuale presenza di ostacoli alla mobilità dei consumatori. Inoltre, l’indagine si occuperà degli effetti che la complessità delle offerte commerciali e la prassi relativa agli sconti producono sull’efficace funzionamento degli strumenti di comparazione dei prezzi, tra i quali Preventivass. Contestualmente all’avvio dell’indagine, è stata lanciata una consultazione pubblica (Call for inputs) per acquisire i contributi di tutti i soggetti interessati alle tematiche in questione, che sono descritte più diffusamente nel provvedimento d’avvio dell’indagine. I contributi dovranno essere inviati all’indirizzo e-mail [email protected] entro il 31 luglio 2026. Roma, 18 giugno 2026 Testo del provvedimento</div></div>]]></description><link>https://www.agcm.it/media-e-comunicazione/dettaglio?id=4d2b6433-bcfb-4468-801e-34c2870a852c&amp;parent=Consultazioni%20pubbliche&amp;parentUrl=/Media-e-Comunicazione/consultazioni-pubbliche</link><guid isPermaLink="false">3e80055552909e4c7dc51afa3bfc8939</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator><media:content medium="image" url="https://www.agcm.it/dotcmsdoc/images/stories/Foto%20AGCM-IVASS%20per%20sito.JPG?language_id=3"/></item><item><title><![CDATA[IDMA1 - Servizi cloud, avviata indagine nei confronti di Apple ai sensi del Digital Markets Act]]></title><description><![CDATA[Secondo il Digital Markets Act, Apple deve garantire a terzi, a titolo gratuito, l’effettiva interoperabilità con le componenti hardware e software controllate tramite i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine nei confronti delle società Apple Inc., Apple Distribution International Ltd e Apple Italia S.r.l. (di seguito, “Apple”) in merito all’osservanza dell’obbligo di interoperabilità previsto dal Digital Markets Act (di seguito, “DMA”) cui sono sottoposti i sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple. Ai sensi dell’articolo 6, par. 7, del DMA, Apple deve garantire ai fornitori terzi di servizi cloud consumer, a titolo gratuito, l’effettiva interoperabilità con i sistemi operativi iOS e iPadOS, nonché parità di accesso alle stesse componenti hardware e software che sono disponibili per il servizio iCloud di Apple. L’Autorità ha elementi per ritenere che i fornitori terzi di servizi cloud consumer potrebbero non essere posti nelle stesse condizioni del servizio iCloud di Apple, perché non sembrano avere accesso alle stesse componenti utilizzate o comunque rese disponibili al servizio iCloud. A titolo di esempio, sembrerebbe che Apple non consenta ai servizi per gli utenti finali di cloud storage alternativi di utilizzare le componenti di iOS e iPadOS che permettono di effettuare il backup integrale dei dati presenti sui dispositivi, consentito invece al servizio iCloud di Apple. È la prima volta che l’Autorità esercita i poteri previsti dall’articolo 38, par. 7, del DMA, specificamente attribuite dalla legge 30 dicembre 2023, n. 214, recante “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022”, e, in particolare, dall’articolo 18, “Misure per l’attuazione del regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale”. In base a tale legge, l’Autorità può prestare supporto alla Commissione europea (di seguito, “Commissione”) con lo svolgimento di indagini preliminari ai sensi del DMA. Il procedimento è stato avviato in stretta cooperazione con la Commissione. I risultati dell’indagine dell’AGCM saranno trasferiti alla Commissione per sostenerla nell’esercizio del suo ruolo di unica Autorità preposta all’applicazione del DMA. Roma, 16 giugno 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IDMA1_avvio_indagine.pdf</link><guid isPermaLink="false">013a1c65bf537b40828158693f604127</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS12940- - Sanzione di 7 milioni a Philip Morris Italia S.r.l. per pratica commerciale scorretta]]></title><description><![CDATA[Secondo l’Autorità i claim pubblicitari utilizzati inducono i consumatori a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti senza effetti nocivi per la salute o con effetti meno nocivi rispetto ad altri prodotti del tabacco L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 7 milioni di euro a Philip Morris Italia S.r.l., attiva nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti del tabacco lavorato, per pratica commerciale scorretta. L’Autorità, a conclusione di una complessa istruttoria avviata su segnalazione del Ministero della Salute, ha infatti ritenuto che le espressioni e i claim “senza fumo”, “prodotti senza fumo” e “costruire/progettare/accelerare un futuro senza fumo”, utilizzati nell’ambito di un’articolata strategia di marketing per promuovere la vendita dei suoi prodotti del tabacco senza combustione, inducano i consumatori - anche minori - a ritenere erroneamente che si tratti di prodotti privi di effetti nocivi per la salute e/o meno nocivi di altri prodotti del tabacco, in particolare delle sigarette tradizionali. Le evidenze acquisite in sede ispettiva e nel corso dell’istruttoria indicano piuttosto che una minore nocività o non nocività di questi prodotti non risulti affatto dimostrata alla luce delle attuali conoscenze scientifiche/cliniche, anche per la presenza di nicotina. L’Autorità ha deliberato che Philip Morris Italia S.r.l. comunichi, entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, le iniziative intraprese per far cessare tale pratica. Roma, 10 giugno 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12940_provv_chius_omi.pdf</link><guid isPermaLink="false">fd6f5eb10f19d3a19f0ab5a138bf3c40</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13158 - Avviata istruttoria nei confronti di Volotea per pratica commerciale scorretta]]></title><description><![CDATA[Aperto anche un sub-procedimento cautelare per far cessare subito la condotta di applicare modifiche unilaterali al costo del biglietto aereo in base all’andamento del prezzo del Brent. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti della compagnia aerea Volotea S.L., con contestuale sub-procedimento cautelare audita altera parte, perché sospenda subito la pratica commerciale scorretta di applicare modifiche unilaterali al prezzo del biglietto aereo. Queste modifiche vengono comunicate al consumatore in un momento successivo all’acquisto e in prossimità della partenza programmata. In particolare, Volotea ha introdotto una nuova policy di vendita dei propri titoli di viaggio, chiamata Promessa di Fair Travel, per far fronte al rincaro del carburante dovuto alla crisi medio-orientale, che prevede un meccanismo di adeguamento del prezzo del biglietto aereo, al rialzo o al ribasso, in base all’andamento del prezzo del Brent. Sette giorni prima della data di partenza programmata, la società comunica al consumatore un supplemento da pagare per poter usufruire del biglietto già acquistato, quantificato tra un minimo di 6 ed un massimo di 14 euro per passeggero e per tratta, in base all’ultimo dato disponibile sul costo del Brent. Il consumatore può modificare il volo, senza addebito di penali, oppure cancellare il viaggio e ottenere un rimborso di pari valore in forma di crediti Volotea. Il mancato pagamento dell’adeguamento, invece, comporta la cancellazione della prenotazione senza diritto al rimborso. Secondo l’Autorità, questa modifica unilaterale al prezzo del biglietto aereo infrangerebbe la disciplina consumeristica perché, da un lato, può indurre il consumatore a scegliere il volo da acquistare sulla base di un’informazione incompleta e ingannevole - il prezzo mostrato al momento dell’acquisto - e, dall’altro, può esercitare un indebito condizionamento quando, a ridosso della partenza, il consumatore di fronte alla scelta fra pagare il supplemento o riprogrammare il viaggio, è indotto ad accettare la modifica. Roma, 4 giugno 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/6/PS13158</link><guid isPermaLink="false">9bb2c87a7403c2a0e0f4d378ada781fa</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[A580 - Farmaci per la sclerosi multipla, avviata istruttoria nei confronti di Biogen]]></title><description><![CDATA[Secondo l’Autorità, il gruppo Biogen avrebbe attuato una strategia per escludere e limitare la concorrenza del nuovo entrante Sandoz nel mercato dei farmaci per la cura della sclerosi multipla a base di natalizumab. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Biogen Italia S.r.l. e della controllante Biogen Inc. per presunto abuso di posizione dominante. La condotta delle due società, infatti, avrebbe come obiettivo quello di escludere il concorrente Sandoz nell’offerta dei farmaci per la sclerosi multipla, a base del principio attivo natalizumab, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Il natalizumab è una terapia per il trattamento della sclerosi multipla in pazienti che hanno una forma severa e un’evoluzione rapida della patologia. Per oltre 15 anni Biogen ha commercializzato l’unico farmaco (originator) a base di natalizumab, il Tysabri. A partire dal 2024, dopo la scadenza dei brevetti, Sandoz ha provato a commercializzare un farmaco biosimilare - equivalente ma con prezzo molto inferiore all’originator - sempre a base di natalizumab, denominato Tyruko. Il trattamento con natalizumab, potendo causare un raro effetto collaterale, richiede che i pazienti si sottopongano, prima dell’inizio della cura e periodicamente, ad uno specifico test (test anti-JCV) per valutare il rischio di sviluppo di una grave patologia demielinizzante del sistema nervoso centrale, la PML. Secondo l’Autorità, Biogen deterrebbe una posizione dominante nell’offerta del test anti-JCV (denominato Stratify) perché, fino al 2022, è stato l’unico autorizzato per lo screening e di fatto è stato lo standard di riferimento nella comunità medica. In questo contesto Biogen, facendo leva sul test anti-JC Stratify, escluderebbe e/o limiterebbe la concorrenza di Sandoz nel mercato dei medicinali per la cura della sclerosi multipla a base di natalizumab, perché vincola l’uso di questo test all’acquisto del proprio farmaco e si rifiuta di renderlo commercialmente disponibile per i pazienti cui viene somministrato il concorrente biosimilare. Queste condotte, peraltro, vanificherebbero i vantaggi dei biosimilari in termini di costi per il Sistema Sanitario Nazionale, visto che il farmaco di Sandoz determinerebbe un risparmio di almeno il 20% rispetto all’originator di Biogen. L’Autorità evidenzia che si tratta di medicine con prezzo di mercato di oltre mille euro a confezione, quindi con un costo molto elevato per la spesa farmaceutica e che vengono utilizzate, solo in ospedale, su cicli lunghi di terapia. Dunque la diffusione dei biosimilari è fondamentale per innescare meccanismi virtuosi di competitività dei mercati e i risparmi sono cruciali per la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale e per finanziare l’accesso alle terapie più innovative per un numero sempre maggiore di pazienti. Per questo motivo, secondo l’Autorità, le strategie che ostacolino e/o impediscano lo sviluppo e la concorrenza tra farmaci originari e biosimilari possono integrare una violazione delle norme antitrust, determinando gravi effetti sulla spesa sanitaria. Di conseguenza, la tutela della concorrenza rappresenta uno dei tasselli fondamentali per la tutela del diritto alla salute e dell’accesso a cure innovative. Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi nella sede italiana di Biogen. Roma, 27 maggio 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A580_provv.%20avvio.pdf</link><guid isPermaLink="false">28570fec4e1f221d139fb9fb2f7aa1b5</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13124-PS12991 - Rider, avviate istruttorie nei confronti di società del gruppo Glovo e di Deliveroo Italy Srl]]></title><description><![CDATA[Secondo l’Autorità le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo (Glovoapp23 S.A., Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l.) e un’istruttoria nei confronti di Deliveroo Italy Srl per possibili condotte illecite nell’attività relativa all’offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. Le società avrebbero messo in evidenza, nelle proprie comunicazioni rivolte ai consumatori (ad esempio, nel codice etico e sul loro sito web nelle sezioni “chi siamo”), un’immagine aziendale fondata sul rispetto di standard etici e di responsabilità sociale che non corrisponderebbe al vero. In particolare ciò è accaduto per quanto riguarda le condizioni di lavoro e il rispetto della legalità nella gestione dei rider, con riferimento anche al modello operativo e all’algoritmo utilizzato dalle due società. Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto ispezioni nelle sedi delle società Foodinho S.r.l. e Glovo Infrastructure Services Italy S.r.l., e nella sede della società Deliveroo Italy Srl. Roma, 6 maggio 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/5/PS13124-PS12991</link><guid isPermaLink="false">989d1f5e76da2cc4f9e644d22b14e809</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS12942-PS12968-PS12973 - AI, grazie ad azione Autorità DeepSeek, Mistral e NOVA AI forniranno informazioni trasparenti sul rischio “allucinazioni”]]></title><description><![CDATA[L’Autorità ha chiuso tre istruttorie accogliendo impegni che puntano a rafforzare la trasparenza informativa dei sistemi offerti, intervenendo sui canali di fruizione dei servizi (siti internet e app) e nelle varie fasi del processo decisionale che precede l’acquisto o la registrazione. Negli ultimi mesi l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha esteso l’azione di vigilanza sulle pratiche commerciali scorrette ai sistemi di intelligenza artificiale generativa. In particolare si è occupata del rischio delle cosiddette “allucinazioni”, ossia la produzione di contenuti inesatti o fuorvianti. A questo riguardo l’Autorità ha condotto tre istruttorie nei confronti delle società Hangzhou DeepSeek Artificial Intelligence Co. Ltd e Beijing DeepSeek Artificial Intelligence Co. Ltd (‘Deepseek’), Mistral AI SAS (‘Mistral’) e Scaleup Yazilim Hizmetleri Anonim Şirketi, che offre un servizio “chatbot cross-platform” denominato NOVA AI. Le tre istruttorie si sono concluse con accoglimento degli impegni, senza accertamento di infrazione ai sensi dell’art. 27, comma 7, del Codice del consumo. Le società hanno assunto specifici obblighi per rafforzare la trasparenza informativa sul rischio di “allucinazioni” dei sistemi offerti, intervenendo sui canali di fruizione dei servizi (siti internet e app) e nelle varie fasi del processo decisionale che precede l’acquisto o la registrazione. Sono stati quindi introdotti disclaimer permanenti nelle interfacce di utilizzo sotto le chat che avvertono, in lingua italiana, della presenza delle allucinazioni, anche con hyperlink dedicati. Inoltre è stata integrata e arricchita l’informativa precontrattuale con esplicite avvertenze sui limiti di affidabilità dei contenuti generati e sulla necessità di verificarli. Nel procedimento relativo a DeepSeek, la società ha anche previsto un investimento tecnologico per mitigare il fenomeno delle “allucinazioni”, anche se consapevole che - nell’attuale stato tecnologico - non sia possibile eliminarle completamente. Negli impegni relativi a NOVA AI, infine, è stato anche chiarito al consumatore che si tratta di un servizio che offre solo accesso, mediante un’unica interfaccia, ad alcune chatbot (delle quali sono stati dati maggiori dettagli), senza fornire un servizio di aggregazione e di elaborazione delle risposte. Roma, 30 aprile 2026 Testo del provvedimento DeepSeek Testo degli impegni DeepSeek Testo del provvedimento Mistral AI Testo degli impegni Mistral AI Testo del provvedimento NOVA AI Testo degli impegni NOVA AI]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12942_acc.%20imp.+chius..pdf</link><guid isPermaLink="false">82e7a2f083093212f65b6679978cc28c</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[I871- - Sanzioni per oltre 23 milioni di euro ad Amica Chips, Pata e Preziosi Food per intesa restrittiva della concorrenza]]></title><description><![CDATA[L’Autorità ha accertato un cartello tra i principali produttori italiani di snack salati venduti a marchio privato. Le tre società hanno attuato un’intesa per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato per complessivi 23.298.147 euro Amica Chips S.p.A. (8.239.210 euro), Pata S.p.A. (7.555.387 euro) e Preziosi Food S.p.A. (7.503.550 euro). L’Autorità ha accertato un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’articolo 101 TFUE, nel mercato italiano degli snack salati prodotti per conto della Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e venduti attraverso la rete distributiva della stessa GDO a marchio privato (c.d. “private label”). Le tre società hanno attuato un’intesa segreta unica, complessa e continuata per ripartirsi la fornitura di snack salati prodotti per conto della GDO, attraverso il coordinamento delle rispettive politiche commerciali. L’Antitrust ha applicato il proprio programma di clemenza e ha concesso a Pata e ad Amica Chips il beneficio della riduzione della sanzione, in considerazione delle evidenze prodotte, significative per provare l’infrazione. Inoltre l’Autorità ha attivato, per la prima volta dalla sua introduzione, la procedura di transazione prevista dall’art. 14-quater della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e, grazie al buon esito di tale procedura, le tre società hanno beneficiato di una ulteriore riduzione dell’ammenda. Roma, 28 aprile 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I871_provv.%20chius._omi_pubblicazione_terzi.pdf</link><guid isPermaLink="false">794b60d2c74ed962ccee9d8b09efa60a</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13069 - Avviata istruttoria nei confronti delle società Vorwerk Management e Vorwerk Italia per pratica commerciale scorretta]]></title><description><![CDATA[Le società avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato, rendendolo così inutilizzabile. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, a seguito di alcune segnalazioni di consumatori arrivate nel periodo novembre 2025-aprile 2026, ha avviato un’istruttoria nei confronti di Vorwerk Management s.r.l. e Vorwerk Italia s.a.s., per una pratica commerciale scorretta. Le società avrebbero interrotto i servizi smart del robot Neato facendo venir meno le funzionalità essenziali di questo apparecchio e rendendolo, di fatto, inutilizzabile. Secondo l’Autorità, questa condotta potrebbe costituire una pratica commerciale ingannevole e aggressiva, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 e 24 del Codice del consumo. Infatti, l’interruzione dei sistemi software di un apparecchio ancora perfettamente funzionante determina una modifica radicale della natura, della caratteristica e del valore del prodotto, ostacolandone la fruizione. Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione nelle sedi delle società Vorwerk Management s.r.l. e Vorwerk Italia s.a.s., con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Roma, 23 aprile 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/4/PS13069</link><guid isPermaLink="false">ad31b825227fd097422dc5d03b1a75f1</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13115 - Avviata istruttoria nei confronti di Booking.com per pratiche commerciali scorrette]]></title><description><![CDATA[Secondo l’Autorità, Booking.com presenterebbe le strutture ricettive aderenti ai programmi “Partner Preferiti” e “Partner Preferiti Plus” come selezionate in base alla qualità del servizio e al rapporto qualità-prezzo, sebbene i requisiti di accesso a questi programmi non sembrino garantire queste caratteristiche da parte delle strutture aderenti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Booking.com B.V., Booking.com International B.V. e Booking.com (Italia) S.r.l. per pratiche commerciali scorrette. In particolare, Booking.com attribuirebbe alle strutture ricettive aderenti al programma Partner Preferiti (e alla sua estensione Preferiti Plus) un migliore posizionamento nei risultati di ricerca all’interno della piattaforma, elementi grafici di maggiore evidenza e claim per enfatizzarne la qualità del servizio e la convenienza in termini di rapporto qualità-prezzo, nonostante i requisiti di ammissione a questi programmi non sarebbero idonei a supportare i vantaggi riconosciuti a quelle strutture. Secondo l’Autorità, infatti, la selezione delle strutture aderenti ai programmi Partner Preferiti avverrebbe perlopiù sulla base di criteri che privilegiano quelle che forniscono commissioni più elevate a Booking.com, piuttosto che sulla base delle loro caratteristiche qualitative. Di conseguenza, le modalità di presentazione delle strutture e i claim utilizzati da Booking.com per enfatizzarne le qualità potrebbero indurre i consumatori ad assumere decisioni commerciali credendo - erroneamente - che queste strutture siano, a parità di caratteristiche, migliori in termini di rapporto qualità-prezzo rispetto alle strutture non aderenti. Questo potrebbe addirittura portare i consumatori a selezionare strutture in media più costose. Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle sedi di Booking.com (Italia) S.r.l. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Roma, 22 aprile 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/4/PS13115</link><guid isPermaLink="false">912ab7b16f3e49fad3ff1a53467271a2</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS12974- - Sanzione di oltre 11 milioni di euro a Revolut per pratiche commerciali scorrette]]></title><description><![CDATA[Revolut ha diffuso messaggi ingannevoli sui servizi di investimento offerti e ha usato modalità aggressive e ingannevoli nella gestione dei servizi bancari. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Revolut Securities Europe UAB, società del gruppo che offre servizi d’investimento in Europa, e alla Revolut Group Holdings Ltd sanzioni per oltre 11 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette. In dettaglio, l’Autorità ha multato le due società per 5 milioni di euro per violazione degli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo: hanno infatti omesso di fornire ai clienti, già in sede di “primo aggancio” pubblicitario, informazioni chiare ed esaustive sulla presenza di ulteriori costi e sulle limitazioni che caratterizzano gli investimenti senza commissioni, i quali includono azioni frazionate che presentano notevoli differenze rispetto alle azioni intere, tra l’altro, in termini di rischi, diritti e trasferibilità. L’Autorità ha anche irrogato a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB, società del gruppo che offre servizi bancari in Europa, una sanzione per complessivi 5 milioni di euro per aver gestito con modalità aggressive e per aver omesso (o fornito in modo non chiaro) informazioni rilevanti su condizioni e modalità di sospensione, limitazione e blocco del conto di pagamento. In particolare, le società non hanno fornito sufficienti informazioni in sede precontrattuale, né preavviso in prossimità dell’adozione delle restrizioni, né confronto o assistenza adeguati una volta eseguita la restrizione. Poiché l’impossibilità, anche per lunghi periodi, di accedere ai propri fondi e ai servizi collegati, ostacola l’esercizio di diritti contrattuali e la possibilità di far fronte a esigenze di vita, anche urgenti, l’Autorità ha ritenuto queste condotte lesive degli articoli 20, 21, 22, 24 e 25 del Codice del Consumo, perché in grado di condizionare indebitamente la libertà di scelta di consumatori e microimprese. Infine, l’Antitrust ha irrogato sempre a Revolut Group Holdings Ltd e Revolut Bank UAB una sanzione di 1,5 milioni di euro per non aver fornito informazioni chiare ed esaustive su requisiti e tempistiche per ottenere l’IBAN italiano (con iniziali IT) al posto dell’IBAN lituano (con iniziali LT), violando gli articoli 20, 21 e 22 del Codice del Consumo. Roma, 2 aprile 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12974_scorr.%20+%20sanz._omi.pdf</link><guid isPermaLink="false">68bdcb701905a4e1c6b6dbeffb0b5033</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[I876- - Sanzione di oltre 25 milioni di euro a Morellato]]></title><description><![CDATA[La società ha attuato un’intesa verticale all’interno del proprio sistema di distribuzione selettiva attraverso una strategia di controllo degli sconti massimi applicabili dai gioiellieri autorizzati, impedendo loro anche di operare su piattaforme di intermediazione terze e marketplace. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a Morellato S.p.A. una sanzione di 25.895.043 euro per un’intesa restrittiva della concorrenza nella distribuzione di gioielli e orologi di fascia media-accessibile, attuata dal 20 luglio 2018 al 23 dicembre 2025. L’Autorità ha accertato che Morellato, tra i principali produttori italiani di orologi e gioielli di fascia media accessibile (ovvero non di lusso), ha imposto i prezzi di vendita fissando i livelli massimi di sconto che i distributori potevano applicare sui canali di vendita online, attraverso precise raccomandazioni ai rivenditori sulle percentuali da applicare. L’istruttoria ha evidenziato che la condotta è stata attuata attraverso il continuo monitoraggio dei prezzi dei distributori, con sistemi di punizione nei confronti di coloro che non rispettano le sue istruzioni, successivi richiami e richieste di revoca degli sconti, fino al blocco automatico degli ordini e degli account Amazon, e anche con minacce di recesso dal contratto. Inoltre, nei contratti di distribuzione, Morellato ha previsto una clausola esplicita che vieta ai suoi distributori di operare su piattaforme online terze (come Amazon, eBay, ecc.). Anche il rispetto di questo divieto all’uso del marketplace è stato oggetto, da parte di Morellato, di monitoraggi, minacce e ritorsioni in caso di violazione, contrariamente al suo comportamento visto che la società opera sui marketplace. L’Autorità ha quindi ritenuto che la condotta di Morellato configuri un’intesa verticale in violazione dell’articolo 101 del TFUE perché dispone la fissazione dei prezzi di rivendita e limita l’attività online su marketplace, peraltro in modo discriminatorio e non proporzionale, riducendo la concorrenza tra i rivenditori autorizzati e limitando la loro autonomia nel definire le proprie politiche commerciali. Roma, 31 marzo 2026 Testo del provvedimento Executive Summary]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I876_provv.%20fin.+sanz._omi%20pubblicazione.pdf</link><guid isPermaLink="false">d4de9af0096e93b0c0058b985afe7922</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13110 - Avviate istruttorie nei confronti di Sephora, Benefit Cosmetics e LVMH Profumi e Cosmetici Italia]]></title><description><![CDATA[Secondo l’Autorità, le società non avrebbero indicato in modo corretto che i cosmetici venduti da Sephora e Benefit Cosmetics non sono destinati a bambini e adolescenti e, anzi, ne avrebbero favorito l’acquisto attraverso strategie di marketing occulto, coinvolgendo giovani micro-influencer. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie, una nei confronti di Sephora Italia S.r.l., l’altra nei confronti di Benefit Cosmetics LLC, Sephora Italia S.r.l. e LVMH Profumi e Cosmetici Italia S.r.l. per possibili pratiche commerciali scorrette relative all’uso precoce di cosmetici per adulti da parte di bambini e adolescenti (anche di età inferiore a 10/12 anni), favorendo acquisti compulsivi di maschere viso, sieri e creme anti-age. Queste pratiche si inseriscono nell’ambito del fenomeno della cosiddetta “cosmeticoressia”, ossia dell’ossessione per la cura della pelle da parte di minori. Alla base dell’avvio dell’istruttoria ci sono l’omissione o l’ingannevolezza, anche sul web e presso i negozi Sephora, di informazioni rilevanti - quali avvertenze e precauzioni su cosmetici non destinati o testati su minori - in particolare per le linee Sephora Collection e Benefit Cosmetics. L’uso inconsapevole, frequente e combinato di una vasta gamma di cosmetici da parte di minori potrebbe avere effetti anche dannosi sulla loro salute. Le società, inoltre, avrebbero adottato una strategia di marketing particolarmente insidiosa, coinvolgendo giovanissime micro-influencer che esorterebbero i giovani, soggetti particolarmente vulnerabili, all’acquisto compulsivo di cosmetici. Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni presso le sedi di Sephora Italia S.r.l., LVMH Profumi e Cosmetici Italia S.r.l. e LVMH Italia S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Roma, 27 marzo 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/3/PS13110</link><guid isPermaLink="false">6eee1a62926f03a426c6329c59e91c26</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[A578 - Buoni pasto, avviata istruttoria nei confronti di Edenred per presunto abuso di posizione dominante]]></title><description><![CDATA[Buoni pasto, avviata istruttoria nei confronti di Edenred per presunto abuso di posizione dominante Secondo l’Autorità, Edenred avrebbe attuato una strategia per trasferire oneri ingiustificati sulla GDO, con la conseguenza di possibili maggiori costi per i consumatori. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti di Edenred Italia S.r.l. e della controllante Edenred SE per un presunto abuso di posizione dominante nel mercato nazionale della fornitura di servizi sostitutivi di mensa tramite buoni pasto, in violazione dell’articolo 102 TFUE. Secondo l’Autorità, dopo l’introduzione del limite normativo alle commissioni applicabili dalle società emittenti agli esercenti convenzionati per il rimborso dei buoni pasto, Edenred avrebbe attuato una complessa strategia per trasferire oneri del tutto ingiustificati sugli operatori della Grande Distribuzione Organizzata. In particolare, Edenred avrebbe imposto unilateralmente una riorganizzazione delle modalità di accettazione dei buoni pasto elettronici, eliminando l’integrazione diretta tra i sistemi di cassa della GDO e le proprie piattaforme autorizzative, imponendo l’uso di sistemi di interconnessione indiretta forniti da provider terzi e aumentando così i costi per la GDO. Edenred avrebbe anche imposto altre condizioni penalizzanti quali, ad esempio, un allungamento della tempistica di rimborso dei buoni pasto. La maggiore complessità operativa e l’aumento dei costi per la GDO possono riflettersi in maggiori oneri per i consumatori e incidere sul corretto funzionamento del mercato. Ieri i funzionari dell’Autorità, con l’ausilio del Nucleo speciale Antitrust della Guardia di Finanza, hanno svolto accertamenti ispettivi nelle sedi di Edenred Italia S.r.l. nonché nelle sedi delle altre principali società emittenti di buoni pasto e di alcuni provider, ritenuti in possesso di elementi utili all’istruttoria. Roma, 26 marzo 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A578_provv%20avvio_omi..pdf</link><guid isPermaLink="false">125021b8865b7f8604d083e5f01345c4</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[Conclusa la campagna convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026, oltre 1.400 partecipanti al concorso]]></title><description><![CDATA[All’evento finale ha partecipato il Presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli. Video di saluto da parte del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. Si è conclusa con un evento all’Auditorium Parco della Musica, a Roma, la campagna di comunicazione #convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026, promossa dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’incontro, al quale hanno partecipato 450 studenti delle scuole secondarie di I e II grado provenienti da tutta Italia, si è svolto alla presenza del Presidente dell’Antitrust, Roberto Rustichelli. “L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è da anni attenta al mondo della scuola e lavora per accrescere negli studenti la conoscenza dei loro diritti di consumatori” ha detto il Presidente dell’AGCM, Roberto Rustichelli. “Grazie a questo concorso, l’Antitrust tiene saldo questo obiettivo perché crede fermamente nella necessità di parlare ai giovani che sono i consumatori di domani ma che già oggi hanno un ruolo attivo negli acquisti. E, con le competenze acquisite, possono diventare ambasciatori della nostra Autorità in famiglia e tra gli amici”. IL CONCORSO PER LE SCUOLE Cuore della campagna #convieneSaperlo (anche a scuola) 2025-2026 è stato il concorso riservato agli studenti, che si sono preparati sul ruolo dell’Antitrust, sui diritti dei consumatori e sugli strumenti per difenderli e per difendersi dalle pratiche commerciali scorrette. Dopo lo studio e le esercitazioni online sulla piattaforma dedicata, a fine gennaio i 1.435 studenti delle classi iscritte al concorso hanno partecipato al Quiz Day e si sono sfidati in un quiz finale a risposta multipla. Durante l’evento conclusivo, si è svolto anche un quiz a risposta rapida - che ha decretato i tre vincitori dei premi individuali per ciascuna categoria -, l’esame di un caso pratico da parte delle tre classi semifinaliste di ciascuna categoria e un duello a sfida diretta fra le due classi finaliste di ciascuna categoria per decretare le classi vincitrici del premio per le scuole. Le prime tre scuole classificate hanno ricevuto un voucher per attrezzature scolastiche del valore rispettivamente di 10.000 euro (più un buono da 50 euro per ogni studente della classe per l'acquisto di libri), 6.000 euro e 3.000 euro. Sul fronte individuale, i migliori nelle prove finali si sono aggiudicati voucher - spendibili in tecnologia, cultura, didattica e sport - rispettivamente da 1.500 euro per il primo classificato, 1.000 euro per il secondo e 500 euro per il terzo. Altre informazioni sul sito https://convienesaperlo.agcm.it/. Roma, 25 marzo 2026]]></description><link>https://convienesaperlo.agcm.it/</link><guid isPermaLink="false">c4434a5bc1dd66a8e447f95e85097d04</guid><dc:creator><![CDATA[convienesaperlo.agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS12962 - Sanzione di 4 milioni di euro a Trustpilot per pratica commerciale scorretta]]></title><description><![CDATA[La piattaforma di recensioni online ha fornito informazioni sulle valutazioni dei consumatori che non risultano sempre rappresentative delle effettive esperienze dei clienti. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione di 4 milioni di euro alle società Trustpilot Group Plc, Trustpilot A/S e Trustpilot S.r.l. per pratica commerciale scorretta. Dall’istruttoria è emerso che le società non hanno effettuato controlli adeguati a garantire la genuinità delle recensioni pubblicate sulla propria piattaforma, anche nell’ipotesi in cui queste siano state indicate da Trustpilot come verificate. Gli accertamenti hanno anche evidenziato come i servizi di raccolta recensioni offerti dalla piattaforma - promossi come strumenti per ridurre il rischio di contenuti falsi o fuorvianti e per assicurare una maggiore integrità del sistema - consentano in realtà alle imprese di selezionare i consumatori cui inviare l’invito a recensire, incidendo così sulla rappresentatività complessiva delle valutazioni pubblicate. L’Autorità ha inoltre accertato che Trustpilot non ha reso accessibili in modo adeguato ai consumatori informazioni rilevanti sul funzionamento della piattaforma, sull’utilizzo di servizi a pagamento da parte delle imprese presenti sulla piattaforma e su ulteriori elementi utili per la scelta dei consumatori. Queste condotte - attuate anche ricorrendo a tecniche di progettazione dell’interfaccia tipiche dei cosiddetti dark pattern - integrano nel complesso una pratica che presenta profili di ingannevolezza, in violazione degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera bb-ter) del Codice del consumo. Roma, 23 marzo 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12962_scorr.+sanz._omi.pdf</link><guid isPermaLink="false">6f17e3cdbe057774de8a52b6e84e12ba</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[IC59 - Avviata indagine conoscitiva e consultazione pubblica sul Quantum Computing]]></title><description><![CDATA[Le tecnologie riconducibili al QC stanno attraversando una fase di grande espansione e con importanti aspettative di crescita. L’Autorità vuole approfondire una serie di possibili criticità concorrenziali nel settore L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sul settore del Quantum Computing (“QC”), un innovativo sistema di calcolo potenzialmente capace di rivoluzionare la gestione e la soluzione di problemi complessi rispetto agli standard computazionali attuali, con applicazioni già in essere nella cybersecurity, le biotecnologie, la progettazione di materiali, l’ottimizzazione di processi produttivi, il fintech. Le tecnologie riconducibili al QC stanno attraversando una fase di grande espansione e con notevoli aspettative di crescita, a fronte di demarcazioni produttive e commerciali tra hardware e software assai meno nette rispetto a quanto è osservabile al momento per i computer tradizionali. Sul versante delle imprese, si osserva una compresenza dei protagonisti del big tech globale attivi nella fornitura di servizi - tra cui, potenzialmente, anche il QC - tramite cloud, e piccoli-medi operatori, spesso ancora startup, concentrati nell’individuare e mettere a punto particolari tecnologie e servizi. In questa fase di importante sviluppo, l’Autorità vuole approfondire una serie di possibili criticità concorrenziali, anche alla luce di dinamiche già osservate con la diffusione dell’IA: il riferimento è in particolare all’esistenza di significative barriere all’ingresso di tipo economico, tecnologico e conoscitivo; rischi di lock-in e più in generale di tech-preemption rispetto a un intero settore strategico, anche visto il sostenuto ritmo di registrazioni di brevetti attualmente in corso. Nel complesso, l’indagine intende effettuare una ricognizione tempestiva di rischi e criticità, tenuto conto dei significativi investimenti e delle aspettative esistenti sia a livello di Sistema-Paese sia di Unione europea. Contestualmente all’indagine, l’Autorità ha avviato anche una consultazione pubblica (Call for inputs) sulle tematiche specificate nel provvedimento d’avvio dell’indagine: tutti i soggetti interessati possono inviare contributi pertinenti - in italiano o in inglese - all’indirizzo e-mail [email protected], entro il 30 aprile 2026. Roma, 17 marzo 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/media-e-comunicazione/dettaglio?id=2e871002-c603-40fb-9f2d-7640fe598b0c&amp;parent=Consultazioni%20pubbliche&amp;parentUrl=/media-e-comunicazione/consultazioni-pubbliche</link><guid isPermaLink="false">7ef99280f425999f33be55415ef5b791</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[Rating di legalità, da oggi in vigore il nuovo Regolamento]]></title><description><![CDATA[Fra le principali novità: la durata estesa a tre anni; il punteggio aggiuntivo per l’impresa che ha già ottenuto il rinnovo del rating, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti; l’attestato in inglese Entra oggi in vigore il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (delibera AGCM, 27 gennaio 2026, n. 31812). Il nuovo Regolamento è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33 del 10 febbraio 2026) e nel Bollettino dell’Autorità (supplemento al Bollettino n. 6 del 10 febbraio 2026). Dal 10 febbraio sono a disposizione delle imprese il Comunicato, che guida alla lettura della nuova disciplina, anche transitoria, e le nuove FAQ. Questi i principali elementi di novità: il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni; verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti; l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, in modo da rendere l’attestazione più spendibile sui mercati esteri. Inoltre, vengono rafforzati i presidi di legalità e gli obblighi informativi a garanzia della natura premiale del rating. Da oggi le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e i Modelli disponibili sulla piattaforma Webrating e sul sito dell’Autorità - sezione Rating di legalità. Fino al 15 aprile 2026, le imprese possono rinnovare le domande di rating già presentate e attualmente pendenti che, altrimenti, si intenderanno ritirate, ferma restando la possibilità di ripresentare la domanda in qualunque momento (punti 14-17 del Comunicato alle imprese). Entro il 15 maggio 2026, le imprese già titolari di rating al 16 marzo 2026 dovranno comunicare all’Autorità - utilizzando l’apposito Modello disponibile sul sito - l’eventuale esistenza di eventi, preesistenti all’entrata in vigore del nuovo Regolamento, che in base alle nuove disposizioni impediscono il mantenimento del rating (punti 18-21 del Comunicato alle imprese). Informazioni di dettaglio e procedure informatiche da seguire sono indicate sul sito dell’Autorità, sezione Rating di legalità. Roma, 16 marzo 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/dettaglio?id=6572e19a-5d14-4055-8ba6-0c22c203bf6a&amp;parent=Normativa&amp;parentUrl=/competenze/rating-di-legalita/normativa</link><guid isPermaLink="false">e967890f997500e3fb2c169fe5723d0d</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[A575-A575B - Grazie all’azione dell’Autorità si apre ulteriormente il mercato dell’Alta Velocità con l’ingresso di un terzo operatore]]></title><description><![CDATA[L’istruttoria, avviata a marzo 2025 per presunto abuso di posizione dominante, ha riguardato le modalità di assegnazione della capacità sulla rete AV da parte di RFI L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato e reso vincolanti gli impegni presentati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (“RFI”) nell’ambito del procedimento sugli ostacoli all’accesso al mercato del trasporto ferroviario. Una decisione che segna un passaggio decisivo per il mercato ferroviario Alta Velocità, poiché promuove una maggiore concorrenza grazie all’ingresso di un terzo operatore e apre nuove opportunità per migliorare servizi, qualità e competitività a beneficio dei passeggeri. L’istruttoria, avviata a marzo 2025 per accertare un presunto abuso di posizione dominante ai sensi dell’articolo 102 TFUE, ha riguardato le modalità di assegnazione della capacità sulla rete Alta Velocità da parte di RFI, ritenute potenzialmente idonee ad ostacolare l’accesso all’infrastruttura ferroviaria nazionale e, quindi, l’ingresso di nuovi operatori nel mercato del trasporto passeggeri Alta Velocità. Gli impegni ora approvati introducono cambiamenti significativi. In primo luogo, RFI assegnerà al nuovo entrante un pacchetto minimo di 18 canali orari sulle direttrici Alta Velocità (Torino/Milano/Roma – Torino/Milano/Venezia), garantendone la stabilità per dieci anni. È una misura che punta a rendere effettivo e sostenibile l’ingresso del nuovo operatore nel mercato. Inoltre, RFI interverrà sulle regole del Prospetto Informativo della Rete adeguandole espressamente ai principi europei relativi al miglior utilizzo dell’infrastruttura, alla tutela delle esigenze dei passeggeri e alla promozione della concorrenza. Sarà subito adottata una disciplina transitoria a tutela del “nuovo entrante” e di quelli futuri, con priorità nell’assegnazione di capacità disponibile o sottoutilizzata, così da favorire una crescita graduale e concreta dell’offerta da parte di tali soggetti. L’Autorità ha ritenuto che queste misure siano idonee a rimuovere le criticità concorrenziali ipotizzate in sede di avvio dell’istruttoria, in quanto garantiscono condizioni di accesso eque, trasparenti e non discriminatorie alla rete Alta velocità e rendono il relativo mercato più aperto e competitivo, a beneficio degli utenti e del sistema nel suo complesso. Roma, 6 marzo 2026 Testo del provvedimento Testo degli impegni]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/A575_A575B_acc.%20impegni%20+%20chius.%20proc._omi.pdf</link><guid isPermaLink="false">d0983c9979757e9800e0bf359ab970dd</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[I874-I874B - Concluso procedimento relativo al MSA tra FiberCop e TIM]]></title><description><![CDATA[L’istruttoria, avviata a dicembre 2024, si è conclusa con l’accoglimento degli impegni che superano le criticità contestate in fase di avvio. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha accettato gli impegni proposti da FiberCop e TIM e ha dunque concluso il procedimento relativo al cd. Master Service Agreement (MSA), sottoscritto dalle due società a seguito dello scorporo della rete avvenuto a luglio 2024. Gli impegni sono stati accolti dopo un ampio processo di consultazione che ha coinvolto a più riprese tutti gli stakeholder del settore - anche nell’ambito di un market test - e anche l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AgCom), per individuare la soluzione migliore che garantisse il dispiegarsi della concorrenza nei mercati al dettaglio e all’ingrosso e che al contempo preservasse i necessari incentivi agli investimenti futuri da parte delle imprese presenti nei mercati. L’istruttoria, avviata il 17 dicembre 2024, aveva ad oggetto alcune clausole dell’accordo relative a vincoli di esclusiva tra TIM e FiberCop per i servizi di accesso alla rete; alla scontistica prevista da FiberCop sui prezzi di accesso alla sua rete e alle condizioni di cessione dei cosiddetti indefeasable right of use (IRU) relativi ai rilegamenti in fibra ottica dedicati ai clienti aziendali. Le preoccupazioni dell’Autorità, in sede di avvio dell’istruttoria, erano legate al rischio di possibili effetti restrittivi della concorrenza sia nel mercato all’ingrosso sia in quello al dettaglio, a un disincentivo ad investimenti futuri degli operatori di rete nelle infrastrutture in fibra ottica (FTTH) e al passaggio della clientela di TIM dalla rete in rame a quella in fibra. In tale contesto, caratterizzato da scenari diversi di sviluppo della rete nelle varie aree del Paese, in termini di tecnologie presenti e dunque del livello di concorrenza infrastrutturale, l’Autorità ha voluto incentivare la concorrenza statica e dinamica, sia nelle aree in cui già si riscontra una presenza significativa di reti per l’offerta di servizi FTTH alternativi a quelli dell’incumbent, sia nella aree dove la concorrenza infrastrutturale è meno dinamica ed è necessario incentivare nuovi investimenti, senza limitare la mobilità della domanda tra i diversi operatori. In quest’ottica, gli impegni presentati riducono significativamente la durata delle esclusive e, nelle aree in cui la rete FTTH è ancora poco sviluppata, legano l’esclusiva alla realizzazione di nuovi investimenti. Inoltre, le parti si sono impegnate ad apportare modifiche sostanziali ad un meccanismo - inizialmente presente nel MSA - di intermediazione di FiberCop nelle scelte di migrazione della clientela di TIM, garantendo a quest’ultima la necessaria autonomia ed eliminando il dubbio che tale meccanismo possa disincentivare le scelte di migrazione. L’Autorità ha considerato risolutivi anche gli impegni relativi alle modalità di applicazione degli sconti. Roma, 23 febbraio 2026 Testo del provvedimento Testo degli impegni FiberCop Testo degli impegni TIM]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I874eI874B_acc.%20imp.%20+%20chius.%20proc._omi..pdf</link><guid isPermaLink="false">2b6b03adcdcbf11f64cda22f3291485f</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS12804 - Sanzione complessiva di 400.000 euro a Bernabei s.r.l. e a Bernabei Liquori s.r.l. per pratica commerciale scorretta]]></title><description><![CDATA[Le società hanno diffuso, tramite il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei, comunicazioni ingannevoli e omissive sui prezzi promozionali indicati nella vendita di bevande alcoliche e non alcoliche L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 400.000 euro a Bernabei s.r.l. e a Bernabei Liquori s.r.l. per pratica commerciale scorretta. È stato accertato che le due società, tramite il sito www.bernabei.it e l’app Bernabei, diffondono comunicazioni commerciali ingannevoli e omissive sugli annunci di riduzione di prezzo delle bevande alcoliche e non alcoliche pubblicizzate in promozione. In particolare, vengono promossi in modo scorretto numerosi prodotti “in offerta” per i quali i prezzi, indicati come “promozionali”, sono maggiori o uguali al prezzo più basso applicato nei 30 giorni precedenti, contrariamente a quanto previsto dalle norme a tutela dei consumatori per garantire una corretta informazione sui prodotti in offerta. Inoltre, è stata accertata l’indicazione ingannevole e omissiva di prezzi “pieni” e/o di “listino” (presentati come “barrati” sul sito www.bernabei.it e sull’app Bernabei) mai applicati o applicati in maniera del tutto marginale, al di fuori dei periodi promozionali. Roma, 20 febbraio 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12804_provv.%20scorr.+sanz._omi..pdf</link><guid isPermaLink="false">e41d58d2caea9e8ce7f691f5cd95cc42</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PV26-PV27-PV28 - Milano-Cortina 2026, avviate altre due istruttorie per ambush marketing]]></title><description><![CDATA[L’Autorità è intervenuta nei confronti di Rialto S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Il Gigante, di MD S.p.A., titolare della catena di supermercati MD, e di SELEX Gruppo Commerciale S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Famila Dopo la conclusione del procedimento cautelare nei confronti di Harmont & Blaine S.p.A., l’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato è intervenuta anche nei confronti delle catene di supermercati Il Gigante, MD e Famila. Su segnalazione e in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, l’Autorità ha avviato due istruttorie e una moral suasion per attività di marketing “parassitarie” (cd. “ambush marketing”) nell’ambito dei Giochi olimpici e paralimpici invernali 2026, in possibile violazione dell’articolo 10 del D.L. n. 16/2020. La prima istruttoria è stata avviata nei confronti di Rialto S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Il Gigante, per una campagna pubblicitaria denominata “TecnOlimpiadi”, svolta dal 15 al 28 gennaio scorso, con cui la società ha effettuato una vendita promozionale di elettrodomestici e prodotti di elettronica, utilizzando i cinque cerchi olimpici e immagini dei giochi invernali. La seconda istruttoria è stata invece avviata nei confronti di MD S.p.A., titolare della catena di supermercati MD, per la campagna pubblicitaria “Inizio dei Giochi Olimpici MD Edition” con immagini raffiguranti, tra l’altro, i cinque cerchi olimpici e la fiamma olimpica. L’Antitrust, infine, ha avviato un intervento di moral suasion nei confronti di SELEX Gruppo Commerciale S.p.A., che gestisce la catena di supermercati Famila per una campagna pubblicitaria in cui vengono evocati i simboli olimpici. Roma, 19 febbraio 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/2/PV26-PV27-PV28</link><guid isPermaLink="false">88f62c1e3c05cf72320fccd26ad8e2c0</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13022 - Avviata istruttoria nei confronti di Procter & Gamble S.r.l. per pubblicità ingannevole]]></title><description><![CDATA[Secondo l’Autorità, i messaggi promozionali enfatizzerebbero in maniera ingannevole l’efficacia dell’epilatore Braun Skin-i expert. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria per pratiche commerciali scorrette nei confronti di Procter & Gamble S.r.l. per la campagna promozionale dell’epilatore Braun Skin i-Expert, a luce pulsata, incentrata sull’efficacia e sulla durata dei risultati d’uso del dispositivo. Secondo l’Autorità, i messaggi promozionali diffusi su diversi canali di comunicazione (spot televisivi, social media, pagina web dedicata, materiali nei punti vendita e cartellonistica stradale), utilizzando il claim “libera da peli per due anni” (o similari), enfatizzerebbero in maniera ingannevole l’efficacia del dispositivo, che inoltre non sarebbe adeguatamente dimostrata. Roma, 12 febbraio 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/2/PS13022</link><guid isPermaLink="false">6004cf8fb60d5130457e71ea63d71922</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[Rating di legalità, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il nuovo Regolamento]]></title><description><![CDATA[Entrerà in vigore il prossimo 16 marzo. Tra le novità l’estensione della durata a tre anni e un punteggio aggiuntivo per l’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (n. 33 del 10 febbraio 2026) il nuovo Regolamento attuativo in materia di rating di legalità (delibera AGCM, 27 gennaio 2026, n. 31812), che entrerà in vigore il prossimo 16 marzo. Il nuovo Regolamento, aggiornato alla prassi applicativa e all’evoluzione degli orientamenti giurisprudenziali, tiene conto delle osservazioni e dei suggerimenti arrivati dagli stakeholder durante la Consultazione pubblica. Le imprese possono già consultare il nuovo Regolamento i relativi documenti sul sito dell’Autorità. In particolare, si evidenzia il Comunicato messo a disposizione delle imprese come guida alla lettura della nuova disciplina, anche transitoria. Questi i principali elementi di novità: il rating attribuito o rinnovato con il nuovo Regolamento avrà una durata di tre anni; verrà riconosciuto un punteggio aggiuntivo all’impresa che, alla presentazione della domanda di rinnovo, risulti averlo già ottenuto, in via continuativa, per almeno tre volte precedenti; l’attestato di attribuzione del rating verrà rilasciato anche in lingua inglese, così da rendere l’attestazione più spendibile anche sui mercati esteri. A fronte della maggiore durata del rating di legalità e per la sua natura premiale, sono stati rafforzati i presidi di legalità - con riferimento ai motivi di carattere penale, prefettizio o giudiziario - e sono state inasprite le conseguenze in caso di violazione degli obblighi informativi. Dal 16 marzo le imprese dovranno utilizzare i nuovi Formulari e Modelli che saranno resi disponibili sulla piattaforma WebRating e sul sito dell’Autorità - sezione Rating di legalità. Roma, 11 febbraio 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/competenze/rating-di-legalita/dettaglio?id=6572e19a-5d14-4055-8ba6-0c22c203bf6a&amp;parent=Regolamenti%20e%20Comunicazioni&amp;parentUrl=/competenze/rating-di-legalita/normativa/regolamenti-e-comunicazioni</link><guid isPermaLink="false">1d324aa6e92c00e9894bfb972dad88c6</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PV12B - Sanzione di 800.000 euro ad Agos Ducato per discriminazione IBAN]]></title><description><![CDATA[La società non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso con una sanzione pari a 800.000 euro un’istruttoria in applicazione dell’articolo 9 del Regolamento (UE) 260/2012 (c.d. regolamento SEPA) nei confronti di Agos Ducato SpA. La società, a partire dal 2014 e fino al 2023, non ha consentito la domiciliazione dei pagamenti su IBAN SEPA extra-Italia o li ha consentiti prevedendo una procedura di addebito più onerosa rispetto a quella applicata agli IBAN italiani, violando così il principio di parità di trattamento di cui all’art. 9 del Regolamento SEPA. L’articolo 9 del Regolamento SEPA stabilisce che i beneficiari di pagamenti devono accettare IBAN provenienti da qualsiasi Paese SEPA, senza imporre limitazioni basate sull’origine geografica del conto, con l’obiettivo di equiparare i pagamenti transfrontalieri a quelli nazionali. La discriminazione dell’IBAN, quando si effettua un bonifico o un addebito diretto in euro, costituisce una barriera al mercato unico europeo, perché ostacola la libera circolazione dei servizi finanziari e, dunque, la realizzazione del mercato unico dei pagamenti. La norma in questione, dal momento che ha come ricaduta ultima la facoltà del consumatore di avvalersi di un unico IBAN nell’intera area SEPA, rimuove le difficoltà pratiche nell’accedere ad un conto corrente nel Paese in cui desiderano acquistare un servizio o un prodotto. Roma, 9 febbraio 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PV12B_scorr.+sanz_omi.pdf</link><guid isPermaLink="false">549eeb9bdeee1b5181b1f5bc4c559e4d</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS12853 - Sanzione di 9 milioni di euro a eDreams per pratiche commerciali scorrette]]></title><description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA 04 febbraio 2026 var dateStr = "2026-02-04 08:00:00.0"; var a=dateStr.split(" "); var d=a[0].split("-"); var giorno = d[2]; var mese = d[1]; var mese_str = ["gennaio", "febbraio", "marzo", "aprile", "maggio", "giugno", "luglio", "agosto", "settembre", "ottobre", "novembre", "dicembre"][parseInt(mese)-1]; var anno = d[0]; var str = giorno + ' ' + mese_str + ' ' + anno; document.getElementById("data-comunicato-1").innerHTML = str;]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/2/PS12853</link><guid isPermaLink="false">9eec8fe612112bad4c39fbf77eb64517</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS12853 - Sanzione di 9 milioni di euro a eDreams per pratiche commerciali scorrette]]></title><description><![CDATA[L’agenzia di viaggi online ha utilizzato strategie di design ingannevoli e tecniche manipolative, i c.d. dark patterns, per descrivere i presunti vantaggi dell’abbonamento al servizio Prime e per imporre ai consumatori l’iscrizione e la permanenza in tale abbonamento. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato una sanzione complessiva di 9 milioni di euro alle società Vacaciones eDreams S.L., eDreams International Network S.L. ed eDreams S.r.l. per due distinte pratiche commerciali scorrette che causano persuasione visiva ed emotiva in ambiente digitale, tramite i c.d. dark patterns. L’Autorità ha accertato che le società, nell’offrire voli e soggiorni tramite sito web e app, hanno fatto ricorso a prospettazioni ingannevoli e a tecniche di indebito condizionamento, incluse strategie manipolative, per indurre i consumatori ad aderire all’abbonamento Prime, talvolta inconsapevolmente. A tal fine, eDreams ha presentato l’offerta di Prime fornendo informazioni ambigue sulle caratteristiche e sui vantaggi dell’abbonamento, sfruttando tecniche di time pressure e di artificial scarsity, in modo da far affrettare la scelta d’acquisto e guidare il consumatore nell’adesione a Prime. Inoltre è stata prospettata in modo ingannevole l’effettiva entità degli sconti derivanti dalla sottoscrizione ed è stata presentata in modo poco trasparente l’esistenza di differenziazioni di prezzo, in funzione del percorso di atterraggio (diretto o tramite siti metasearch) ad eDreams, ovvero dello stato di adesione a Prime. La libera scelta del consumatore è risultata compromessa anche perché eDreams ha preselezionato la versione più costosa dell’abbonamento, ossia Prime Plus, e perché gli utenti non in possesso dei requisiti per accedere al periodo di prova gratuita previsto dal servizio, dopo essere stati indotti ad aderire a tale prova, sono stati sottoposti a un addebito immediato del prezzo dell’abbonamento annuale, senza una adeguata comunicazione preventiva. Queste condotte, configurando una pratica che presenta profili di ingannevolezza e di aggressività, integrano violazioni degli articoli 20, 21, 22, 23, comma 1, lettera g), 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del consumo e hanno comportato l’irrogazione di una sanzione pari a 6.000.000 euro. L’Autorità ha inoltre accertato che le società hanno ostacolato l’esercizio del diritto di recesso da parte dei consumatori, sia prima della scadenza del periodo di prova sia durante la vigenza dell’abbonamento Prime, attraverso strategie di trattenimento attuate anche tramite il servizio clienti. Questa seconda pratica configura una pratica commerciale aggressiva, in violazione degli articoli 20, 24, 25 e 26, lettera f), del Codice del consumo, e ha portato a una ulteriore sanzione pari a 3.000.000 euro. Roma, 4 febbraio 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/PS12853_scorr.+sanz._omi.pdf</link><guid isPermaLink="false">83dd0fee7a8eda709dd76c39e322605a</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PV23 - Milano-Cortina 2026, avviata istruttoria nei confronti di Harmont & Blaine per ambush marketing]]></title><description><![CDATA[Secondo l’Autorità, la società avrebbe diffuso online e sui principali social network alcuni messaggi pubblicitari in cui è spesso ripreso il simbolo olimpico e/o utilizzato l’hashtag #MilanoCortina e #MilanoCortina2026, richiamando in maniera diretta la manifestazione. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, su segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, ha avviato un’istruttoria - con sub-procedimento cautelare per la sospensione provvisoria dei messaggi pubblicitari - nei confronti di Harmont & Blaine S.p.A. La società avrebbe svolto attività di pubblicizzazione e commercializzazione parassitarie (cd. ambush marketing) in relazione ai Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026. Harmont & Blaine S.p.A. ha infatti diffuso online e sui principali social network alcuni messaggi pubblicitari nei quali - anche in abbinamento ai segni distintivi della società - viene spesso ripreso il simbolo olimpico (costituito dai cinque cerchi colorati) e/o utilizzato l’hashtag #MilanoCortina e #MilanoCortina2026, richiamando così in maniera diretta e testuale la manifestazione. Tale pratica viene svolta anche attraverso il ricorso ad influencer e tramite la pubblicità della linea di capi d’abbigliamento “Cortina a Colori”. L’utilizzo di questi messaggi pubblicitari, tenuto conto che Harmont & Blaine S.p.A. non figura tra gli sponsor ufficiali delle Olimpiadi, sembra creare un collegamento illecito tra il marchio “Harmont & Blaine” e i prossimi Giochi Milano-Cortina 2026, in violazione del divieto di attività parassitarie previsto dall’articolo 10 del D.L. n. 16/2020. Ieri i funzionari dell’Autorità hanno svolto un’ispezione presso la sede della società Harmont & Blaine S.p.A. con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Roma, 30 gennaio 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/1/PV23</link><guid isPermaLink="false">41e777061215f32765d1456f83fbcea6</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[I881 - Avviata istruttoria nei confronti delle società Akkodis Italy, Coesia, G.D, I.E.M.A., I.M.A., S.I.A., SPAIQ per presunto cartello nel mercato del lavoro]]></title><description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA 26 gennaio 2026 var dateStr = "2026-01-26 09:17:00.0"; var a=dateStr.split(" "); var d=a[0].split("-"); var giorno = d[2]; var mese = d[1]; var mese_str = ["gennaio", "febbraio", "marzo", "aprile", "maggio", "giugno", "luglio", "agosto", "settembre", "ottobre", "novembre", "dicembre"][parseInt(mese)-1]; var anno = d[0]; var str = giorno + ' ' + mese_str + ' ' + anno; document.getElementById("data-comunicato-3").innerHTML = str;]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/1/I881</link><guid isPermaLink="false">b5b9e2c21090c2de0744d63f00078391</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[I881 - Avviata istruttoria nei confronti delle società Akkodis Italy, Coesia, G.D, I.E.M.A., I.M.A., S.I.A., SPAIQ per presunto cartello nel mercato del lavoro]]></title><description><![CDATA[Secondo l’Autorità le società si sarebbero coordinate per limitare la mobilità dei validatori di macchine automatiche per l’imballaggio. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, grazie ad una segnalazione tramite la propria piattaforma di Whistleblowing, ha avviato un’istruttoria nei confronti delle società Akkodis Italy, Coesia, G.D, I.E.M.A., I.M.A., S.I.A., SPAIQ per una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel mercato dell’approvvigionamento della figura professionale dei “validatori” di macchine automatiche per il packaging. Secondo l’Autorità, che per la prima volta ha avviato un’istruttoria relativa ad un’intesa restrittiva della concorrenza nel mercato del lavoro, le società si sarebbero accordate affinché nessuna di loro assumesse i validatori di macchine automatiche - per il processo e il confezionamento di prodotti farmaceutici, cosmetici, alimentari, tè, caffè, tabacco - che in precedenza avessero lavorato presso almeno una delle altre. I funzionari dell’Autorità hanno svolto ispezioni nelle principali sedi delle società con l’ausilio del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza. Roma, 26 gennaio 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/I881_provv.%20avvio.pdf</link><guid isPermaLink="false">b2c454d45ef729acd934e4d5cd8fc496</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[IC58 - Avviata indagine su GDO e filiera agroalimentare]]></title><description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA 14 gennaio 2026 var dateStr = "2026-01-14 10:00:00.0"; var a=dateStr.split(" "); var d=a[0].split("-"); var giorno = d[2]; var mese = d[1]; var mese_str = ["gennaio", "febbraio", "marzo", "aprile", "maggio", "giugno", "luglio", "agosto", "settembre", "ottobre", "novembre", "dicembre"][parseInt(mese)-1]; var anno = d[0]; var str = giorno + ' ' + mese_str + ' ' + anno; document.getElementById("data-comunicato-5").innerHTML = str;]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/1/IC58</link><guid isPermaLink="false">fe4dd05d046008512c05a4c8d5c4632e</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[IC57-S5377 - Editoria scolastica, chiusa indagine. Verso impiego più efficace delle risorse digitali in accordo con Ministero ed editori]]></title><description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA 12 gennaio 2026 var dateStr = "2026-01-12 10:00:00.0"; var a=dateStr.split(" "); var d=a[0].split("-"); var giorno = d[2]; var mese = d[1]; var mese_str = ["gennaio", "febbraio", "marzo", "aprile", "maggio", "giugno", "luglio", "agosto", "settembre", "ottobre", "novembre", "dicembre"][parseInt(mese)-1]; var anno = d[0]; var str = giorno + ' ' + mese_str + ' ' + anno; document.getElementById("data-comunicato-6").innerHTML = str;]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/1/IC57-S5377</link><guid isPermaLink="false">7e609822770830eb813f20154f5d8e2a</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[PS13020-PS13039 - Videogiochi, avviate due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft)]]></title><description><![CDATA[Secondo l’Autorità potrebbero verificarsi violazioni del Codice del consumo nell’ambito dei videogiochi “Diablo Immortal” e “Call of Duty Mobile”, soprattutto per le sollecitazioni a compiere acquisti in-game non consapevoli, anche da parte di minorenni. L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato due istruttorie nei confronti di Activision Blizzard (gruppo Microsoft) per i videogiochi “Diablo Immortal” e “Call of Duty Mobile” - definiti free to play, ma con possibilità di acquisti in game - per pratiche commerciali ingannevoli, aggressive e in violazione dei diritti contrattuali dei consumatori. Secondo l’Autorità, la società opererebbe in modo contrario alla normativa preposta alla tutela dei consumatori e, in particolare, alla diligenza professionale richiesta in un settore molto sensibile ai rischi di sviluppo di dipendenza dal gioco. Le istruttorie riguardano, in primo luogo, il possibile utilizzo di design manipolativo delle interfacce, per indurre il consumatore a giocare con assiduità, a prolungare le sessioni di gioco e a farlo aderire alle offerte promosse. Ne sono un esempio le ripetute esortazioni, durante e fuori le sessioni di gioco, a non perdere contenuti premiali - anche tramite messaggi in-app e notifiche push - e ad acquistare contenuti a durata limitata, prima che diventino indisponibili. Queste condotte, insieme alle strategie per rendere poco comprensibile il valore reale delle monete virtuali usate nel videogioco e alla vendita di valuta di gioco in quantità predeterminata (bundle), possono condizionare i giocatori-consumatori, inclusi i minorenni, inducendoli a spendere cifre significative di importi anche maggiori di quelli necessari a procedere nel gioco e senza esserne pienamente consapevoli. Per l’Antitrust, inoltre, le funzioni di parental control pre-impostate dalla società sembrano aggressive, perché il meccanismo pre-seleziona in automatico opzioni che tutelano meno il minore (facoltà di effettuare acquisti in-game, tempi di gioco illimitati e interazione con altri giocatori), in assenza, peraltro, di un comportamento attivo e di supervisione da parte del genitore/tutore. L’Autorità intende anche verificare le modalità di acquisizione dei consensi al trattamento dei dati personali in fase di registrazione dell’account, in quanto il consumatore, anche minorenne, verrebbe indotto a selezionare tutti i consensi, inclusa la profilazione a fini commerciali, credendo di trovarsi di fronte a una scelta obbligata. Infine, le istruttorie riguardano l’inadeguatezza delle informative rese in materia di diritti contrattuali del giocatore, che sembrano indurlo a rinunciarci inconsapevolmente (ad esempio, al diritto di ripensamento), e anche la facoltà di bloccare unilateralmente l’account di gioco, senza fornire adeguate motivazioni e assistenza e senza riconoscere la possibilità di un contraddittorio, con l’inevitabile conseguenza di perdere i costi sostenuti per i contenuti digitali, a volte anche molto ingenti. Roma, 16 gennaio 2026]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2026/1/PS13020-PS13039</link><guid isPermaLink="false">eea4364b9acf8a4967225d59cbd62014</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[IC58 - Avviata indagine su GDO e filiera agroalimentare]]></title><description><![CDATA[L’attività dell’Autorità si concentrerà in particolare sul ruolo svolto dalle catene distributive nella ripartizione del valore aggiunto lungo la filiera agroalimentare e nella formazione dei prezzi finali. I soggetti interessati possono inviare contributi od osservazioni entro il 31 gennaio prossimo L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’indagine conoscitiva sul ruolo svolto dalla grande distribuzione organizzata (GDO) nell’ambito della filiera agroalimentare, anche prendendo spunto dalla netta divaricazione, che si è determinata negli ultimi anni, tra l’inflazione generale e l’inflazione dei generi alimentari. In particolare, sulla base dei dati ISTAT, tra ottobre 2021 e ottobre 2025 i prezzi dei beni alimentari hanno fatto registrare un incremento del 24,9%, superiore di quasi 8 punti percentuali rispetto a quello registrato nello stesso periodo dall’indice generale dei prezzi al consumo (pari al 17,3%). A fronte di questi aumenti dei prezzi al consumo, i produttori agricoli lamentano spesso una compressione o, quanto meno, una crescita inadeguata dei propri margini, che potrebbe essere in parte riconducibile al forte squilibrio di potere contrattuale degli agricoltori rispetto alle grandi catene della grande distribuzione organizzata. Nell’ambito della filiera agro-alimentare, l’anello della catena rappresentato dalla fase di scambio tra i distributori finali e i fornitori rappresenta uno snodo cruciale, sia per la determinazione del livello di remunerazione dei fornitori - e, di conseguenza, della redditività delle attività produttive a monte - sia per la definizione dell’andamento dei prezzi al consumo. In tale contesto, l’indagine intende approfondire, tra l’altro, le modalità di esercizio del potere di acquisto da parte delle catene della GDO, anche attraverso diverse forme di aggregazione non societaria (cooperative, centrali e supercentrali); la richiesta ai fornitori, da parte delle catene distributive, di corrispettivi per l’acquisto dei servizi di vendita (come l’inserimento in assortimento, le modalità di collocamento dei prodotti a scaffale, le promozioni, il lancio di nuovi prodotti, ovvero il cosiddetto trade spending); il crescente rilievo dell’incidenza dei prodotti a marchio del distributore (le cosiddette Private Label). I temi legati all’esercizio del potere di acquisto da parte delle catene distributive hanno un rilievo concorrenziale anche perché la gestione degli acquisti e della vendita dei servizi ai fornitori, come pure quella dell’approvvigionamento e del posizionamento dei prodotti Private Label, rappresentano un’importante leva strategica di competizione a valle tra gli operatori della GDO e incidono direttamente sulle dinamiche di formazione dei prezzi finali. L’Autorità ha avviato una consultazione pubblica sulle tematiche specificate in dettaglio nel provvedimento d’avvio dell’indagine: i soggetti interessati possono presentare contributi entro il 31 gennaio prossimo all’indirizzo e-mail [email protected]. Roma, 14 gennaio 2026 Testo del provvedimento]]></description><link>https://www.agcm.it/cdn-cgi/l/email-protection</link><guid isPermaLink="false">349596ca132132c7c15d9eb101ed16c1</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[IC57-S5377 - Editoria scolastica, chiusa indagine. Verso impiego più efficace delle risorse digitali in accordo con Ministero ed editori]]></title><description><![CDATA[Il mercato dell’editoria scolastica interessa ogni anno quasi 8 milioni di studenti e 1 milione di insegnanti. La spesa media per famiglia è di 580 euro per l’intero ciclo di secondaria di I grado e di 1.250 euro per quello di II grado L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha concluso l’indagine conoscitiva sull’editoria scolastica che è stata condotta avvalendosi di un ampio confronto con vari soggetti, tra cui Ministero dell’Istruzione e del Merito, editori e associazione di rappresentanza (AIE). Sulla base delle conclusioni pubblicate, l’Autorità ha inviato una segnalazione formale al Ministero e alle altre massime istituzioni competenti con indicazioni puntuali di intervento e supervisione, riservandosi di continuare a monitorare il settore. Di seguito alcuni dati e spunti emersi dall’indagine. LA SPESA - Le produzioni dell’editoria scolastica interessano ogni anno quasi 8 milioni di studenti e 1 milione di docenti. La spesa media per famiglia è di 580 euro per l’intero ciclo di secondaria di I grado e di 1.250 euro per quello di II grado; il mercato dei libri nuovi vale circa 800 milioni annui, l’usato circa 150 milioni. I prezzi del nuovo crescono in linea con l’inflazione, ma il calo del potere d’acquisto rende la spesa più gravosa, con sistemi di sostegno che rimangono disomogenei su base regionale. Il mercato risulta molto concentrato, con le case editrici Mondadori, Zanichelli, Sanoma e La Scuola che ne detengono complessivamente oltre l’80%. Per quanto riguarda lo sconto sui libri scolastici, attualmente la legge lo limita al 15% del prezzo di copertina, riducendo la concorrenza e penalizzando i consumatori. Per altro verso, secondo l’Autorità, la legittimità di contrattazioni collettive editori–rivenditori non può essere di per sé esclusa in quanto può consentire sconti maggiori e dunque migliorare le condizioni per i consumatori. Anche risorse educative open source (OER) e autoproduzioni scolastiche possono ridurre i costi a carico delle famiglie e stimolare l’innovazione, favorendo la personalizzazione dei percorsi educativi tramite nuovi strumenti di Intelligenza Artificiale. Tuttavia, la normativa vigente e la mancanza di incentivi concreti ne limitano lo sviluppo e rendono improbabile, senza una revisione delle politiche al riguardo, che queste risorse possano affermarsi come un’alternativa competitiva all’editoria commerciale per stimolare un’effettiva concorrenza sui meriti. LE RISORSE DIGITALI - Nelle scuole, nonostante i piani della riforma avviata nel 2012, le risorse digitali rimangono sottoutilizzate: oltre il 95% delle classi adotta libri in formato cartaceo+digitale, ma per la parte digitale risulta attivato solo il 16% delle licenze. Il lavoro svolto dall’AGCM ha evidenziato l’esistenza di condizioni di licenza e di scarsa interoperabilità delle piattaforme che frenano la riforma, penalizzano l’usato e le soluzioni di comodato d’uso. Nelle ultime fasi dell’indagine i principali editori hanno manifestato disponibilità a modificare queste condizioni per consentire una riattivazione delle licenze a costi ridotti, la stampa dei contenuti digitali e accessi più prolungati: l’Autorità auspica che tali soluzioni diventino standard nel settore e che si promuovano interventi istituzionali in tal senso. Da ultimo, il Ministero ha avviato iniziative per favorire accessibilità e interoperabilità attraverso un sistema di autenticazione unificata. Inoltre, editori e AIE si sono resi disponibili a una maggiore trasparenza tra edizioni, anche tramite modifiche al codice di autodisciplina. Sempre dall’indagine è emersa l’opportunità di soluzioni modulari (es. tramite QRCode) per ridurre il peso dei libri, che in Italia è almeno doppio rispetto al resto d’Europa, e favorire una sostituibilità più razionale di parti dei libri. Roma, 12 gennaio 2026 Executive Summary Testo dell'indagine conoscitiva Testo della segnalazione]]></description><link>https://www.agcm.it/dotcmsdoc/allegati-news/IC57_Executive%20Summary_IT_DEF.pdf</link><guid isPermaLink="false">281daf1b9c6f0dc3604880981d354627</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item><item><title><![CDATA[I866 - Fonderie, sanzioni di 70 milioni di euro a 16 società e ad Assofond per intesa restrittiva della concorrenza]]></title><description><![CDATA[COMUNICATO STAMPA 31 dicembre 2025 var dateStr = "2025-12-31 10:00:00.0"; var a=dateStr.split(" "); var d=a[0].split("-"); var giorno = d[2]; var mese = d[1]; var mese_str = ["gennaio", "febbraio", "marzo", "aprile", "maggio", "giugno", "luglio", "agosto", "settembre", "ottobre", "novembre", "dicembre"][parseInt(mese)-1]; var anno = d[0]; var str = giorno + ' ' + mese_str + ' ' + anno; document.getElementById("data-comunicato-7").innerHTML = str;]]></description><link>https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2025/12/I866</link><guid isPermaLink="false">3b106d9cdb096c9a632ab37ce4f4b79d</guid><dc:creator><![CDATA[agcm.it]]></dc:creator></item></channel></rss>